Art. 121.

  1.   Il   primo  comma  dell'articolo  56  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Dopo   il  deposito  in  cancelleria  dell'atto  introduttivo  del
giudizio  a  norma  dell'articolo  319  del codice o, in mancanza, il
giorno  stesso  dell'udienza  fissata  a  norma dell'articolo 316 del
codice,  su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo
dell'ufficio  del  giudice  di  pace  designa il magistrato che viene
incaricato dell'istruzione della causa.".