Art. 122. 1. L'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' cosi' modificato: a) nel primo comma, le parole "nell'articolo 312" sono sostituite dalle parole "nell'articolo 316"; b) nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.
Note all'art. 122: - Il testo vigente dell'art. 56 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 56 (Designazione del giudice per ciascuna causa). - Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'art. 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'art. 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa. Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza e' tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, e' rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.". - Il testo vigente dell'art. 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 57 (Rinvio dell'udienza di comparizione). - Se non vi e' udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'art. 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace da' atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.".