Art. 122.

  1.  L'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e' cosi' modificato:
    a) nel primo comma, le parole "nell'articolo 312" sono sostituite
dalle parole "nell'articolo 316";
   b) nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.
 
           Note all'art. 122:
            -  Il  testo  vigente dell'art. 56 delle disposizioni per
          l'attuazione  del  codice   di   procedura   civile,   come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art. 56 (Designazione del giudice per ciascuna causa). -
          Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo  del
          giudizio  a  norma dell'art. 319 del codice o, in mancanza,
          il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'art. 316
          del codice,  su  presentazione  da  parte  del  cancelliere
          dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa
          il  magistrato  che  viene incaricato dell'istruzione della
          causa.
            Se nel giorno fissato per la  comparizione  l'udienza  e'
          tenuta  da  un  magistrato  diverso da quello designato, la
          causa,  dopo  la  costituzione  delle  parti,  e'  rinviata
          d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.".
            -  Il  testo  vigente dell'art. 57 delle disposizioni per
          l'attuazione  del  codice   di   procedura   civile,   come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art. 57 (Rinvio dell'udienza di comparizione). - Se  non
          vi  e'  udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o
          nel processo verbale indicato nell'art. 316  secondo  comma
          del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza
          immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
            Se   nell'udienza  di  comparizione  non  possono  essere
          sentite le parti, il giudice di pace da' atto nel  processo
          verbale   della   loro  comparizione  e  rimanda  la  causa
          all'udienza immediatamente successiva.".