Art. 123.

  1.  Nell'articolo 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di  procedura  civile  le  parole  "a  norma  dell'articolo 314" sono
sostituite dalle parole "a norma dell'articolo 319".
 
           Nota all'art. 123:
            -  Il  testo  vigente dell'art. 58 delle disposizioni per
          l'attuazione  del  codice   di   procedura   civile,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  58  (Mancanza  di  dichiarazione di residenza o di
          elezione di domicilio). - Alla  parte,  che  non  ha  fatto
          dichiarazione  di residenza o elezione di domicilio a norma
          dell'art.  319  del   codice,   le   notificazioni   e   le
          comunicazioni  durante il procedimento possono essere fatte
          presso la  cancelleria,  salvo  contrarie  disposizioni  di
          legge.".