Art. 123. 1. Nell'articolo 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "a norma dell'articolo 314" sono sostituite dalle parole "a norma dell'articolo 319".
Nota all'art. 123: - Il testo vigente dell'art. 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 58 (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio). - Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.".