Art. 124.

  1.  Negli  articoli 59, 60 e 63 delle disposizioni per l'attuazione
del  codice  di  procedura  civile  le  parole  "dal  pretore o" sono
soppresse.
 
           Nota all'art. 124:
            -  Il  testo  vigente  degli  articoli  59, 60 e 63 delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.   59   (Dichiarazione   di   contumacia).   -    La
          dichiarazione  di  contumacia della parte non costituita e'
          fatta dal giudice di pace a norma  dell'art.    171  ultimo
          comma   del   codice,   quando  e'  decorsa  almeno  un'ora
          dall'apertura dell'udienza.".
            "Art. 60 (Tempo degli atti di istruzione). - Gli atti  di
          istruzione  debbono  essere assunti dal giudice di pace non
          oltre la terza udienza successiva  a  quella  in  cui  sono
          stati   ammessi  o  alla  comunicazione  dell'ordinanza  di
          ammissione,  se  questa  non  e'   stata   pronunziata   in
          udienza.".
            "Art.  63  (Giudice  decidente).  -  La causa deve essere
          decisa dal giudice di pace che ha proceduto all'istruzione,
          salvo che sia stato sostituito a norma  dell'art.  174  del
          codice.".