Art. 124. 1. Negli articoli 59, 60 e 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 124: - Il testo vigente degli articoli 59, 60 e 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 59 (Dichiarazione di contumacia). - La dichiarazione di contumacia della parte non costituita e' fatta dal giudice di pace a norma dell'art. 171 ultimo comma del codice, quando e' decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.". "Art. 60 (Tempo degli atti di istruzione). - Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non e' stata pronunziata in udienza.". "Art. 63 (Giudice decidente). - La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'art. 174 del codice.".