Art. 125.

  1.  L'articolo 61 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  61.  (Ordine  di  trattazione  e discussione delle cause). -
Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la
precedenza  alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a
norma dell'articolo 163-bis del codice.".