Art. 125. 1. L'articolo 61 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause). - Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.".