Art. 126.

  1.  Negli  articoli 62 e 65 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 126:
            -  Il  testo  vigente  degli  articoli  62  e  65   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile,  come  modificato  dal  seguente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  62 (Udienza di discussione). - Il giudice di pace,
          quando dichiara chiusa  l'istruzione,  invita  le  parti  a
          formulare  nella stessa udienza o in una udienza successiva
          le conclusioni che, a norma  dell'art.    189  del  codice,
          intendono  sottoporre alla sua decisione e a procedere alla
          discussione della causa.
            L'udienza di discussione puo'  essere  rinviata  soltanto
          una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti
          da specificarsi nel provvedimento di rinvio.".
            "Art. 65 (Querela di falso). - Il giudice di pace, quando
          rimette  le  parti  davanti al tribunale per il processo di
          falso, stabilisce un termine perentorio entro il  quale  le
          parti   stesse  debbono  riassumere  la  causa  davanti  al
          tribunale.".