Art. 126. 1. Negli articoli 62 e 65 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 126: - Il testo vigente degli articoli 62 e 65 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal seguente decreto, e' il seguente: "Art. 62 (Udienza di discussione). - Il giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'art. 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa. L'udienza di discussione puo' essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.". "Art. 65 (Querela di falso). - Il giudice di pace, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.".