Art. 128.

  1.  Dopo  l'articolo 83-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e' inserito il seguente:
  "Art.  83-ter.  (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni
delle  sezioni  distaccate  del  tribunale).  -  L'inosservanza delle
disposizioni  di  ordinamento  giudiziario relative alla ripartizione
tra  sede  principale  e  sezioni  distaccate,  o tra diverse sezioni
distaccate,   delle   cause  nelle  quali  il  tribunale  giudica  in
composizione  monocratica  e'  rilevata  non oltre l'udienza di prima
comparizione.
  Il  giudice,  se  ravvisa  l'inosservanza  o  ritiene  comunque non
manifestamente   infondata   la   relativa   questione,   dispone  la
trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che
provvede con decreto non impugnabile.".