Art. 130. 1. Nel capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prima dell'articolo 145 e' inserito il seguente: "Art. 144-ter. (Controversie individuali di lavoro). - Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.".