Art. 130.

  1.  Nel  capo  V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione
del  codice  di procedura civile, prima dell'articolo 145 e' inserito
il seguente:
  "Art.  144-ter.  (Controversie  individuali  di  lavoro).  - Tra le
controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano
in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma,
n. 5), seconda parte, del codice.".