Art. 131. 1. Negli articoli 166, 168, 169 e 183 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "pretore" e "pretura" sono rispettivamente sostituite dalle parole "giudice dell'esecuzione" e "tribunale".
Note all'art. 131: - Il testo vigente dell'art. 166 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 166 (Modalita' della custodia). - Il giudice dell'esecuzione da' con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.". - Il testo vigente dell'art. 168 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 168 (Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita). - I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione. Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.". - Il testo vigente dell'art. 169 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 169 (Registrazione del processo verbale di vendita). - Il cancelliere del tribunale presso il quale e' depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'art. 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.". - Il testo vigente dell'art. 183 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 183 (Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio). - I provvedimenti temporanei di cui all'art. 610 del codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto.".