Art. 131.
  1.  Negli  articoli  166,  168,  169  e  183 delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  di  procedura civile le parole "pretore" e
"pretura"  sono  rispettivamente  sostituite  dalle  parole  "giudice
dell'esecuzione" e "tribunale".
 
           Note all'art. 131:
            - Il testo vigente dell'art. 166 delle  disposizioni  per
          l'attuazione   del   codice   di   procedura  civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  166  (Modalita'  della  custodia).  -  Il  giudice
          dell'esecuzione
           da'  con decreto le disposizioni circa i modi di custodire
          i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.".
            - Il testo vigente dell'art. 168 delle  disposizioni  per
          l'attuazione   del   codice   di   procedura  civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  168  (Reclamo  contro   l'operato   dell'ufficiale
          incaricato  della  vendita).  -  I reclami contro l'operato
          dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli
          interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione.
            Il ricorso non sospende le operazioni di  vendita,  salvo
          che  il  giudice  dell'esecuzione  con  decreto disponga la
          sospensione.
            Sul ricorso il giudice  dell'esecuzione  pronuncia  senza
          indugio   con   ordinanza   non   impugnabile,  sentiti  il
          ricorrente e le parti.".
            - Il testo vigente dell'art. 169 delle  disposizioni  per
          l'attuazione   del   codice   di   procedura  civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  169  (Registrazione  del   processo   verbale   di
          vendita). - Il cancelliere del tribunale presso il quale e'
          depositato   il   processo  verbale  di  vendita,  a  norma
          dell'art.  537   ultimo   comma   del   codice,   cura   la
          registrazione di esso.".
            -  Il  testo vigente dell'art. 183 delle disposizioni per
          l'attuazione  del  codice   di   procedura   civile,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  183  (Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per
          consegna o rilascio). - I provvedimenti temporanei  di  cui
          all'art.   610   del   codice   sono   dati   dal   giudice
          dell'esecuzione con decreto.".