Art. 83.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  a)  alla  disciplina  del  monitoraggio  della  qualita' dell'aria:
metodi  di  analisi,  criteri  di installazione e funzionamento delle
stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
  b)  alla  fissazione  di  valori  limite  e  guida  della  qualita'
dell'aria;
  c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
  d) alla relazione annuale sullo stato di qualita' dell'aria;
  e)  alla  fissazione  e  aggiornamento  delle  linee  guida  per il
contenimento   delle  emissioni,  dei  valori  minimi  e  massimi  di
emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle
migliori  tecnologie  disponibili  e  criteri  di  adeguamento  degli
impianti esistenti;
  f)  alla  individuazione  di  aree  interregionali  nelle  quali le
emissioni  nell'atmosfera  o  la  qualita'  dell'aria sono soggette a
limiti  o  valori piu' restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
  g)  alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi
rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei
carburanti  nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze
inquinanti in essi presenti;
  h)  alla  determinazione  dei  criteri per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria;
  i)  alla  definizione  di  criteri  generali per la redazione degli
inventari delle fonti di emissione;
  l)  alla  fissazione  delle  prescrizioni  tecniche  in ordine alle
emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
  m)  all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli
stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
  n)  alla determinazione dei valori limite e di qualita' dei criteri
di  misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione
diretti  alla  tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico;
  o)  al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di intesa
con  la  regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203,
limitatamente  agli  impianti di produzione di energia riservati alla
competenza  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  29  del presente
decreto legislativo.
  2.  Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del
comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.