Art. 84.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative  non  espressamente  indicate nelle disposizioni degli
articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
  a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni
interessate,  interregionali  nelle  quali le emissioni o la qualita'
dell'aria  sono  soggette  a  limiti  o  valori  piu'  restrittivi in
relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
  b)  al  rilascio  dell'abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
  c)  alla  tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di
emissione.