Art. 56
             (Attribuzioni del ministero delle finanze)

  1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:
    a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro
   attuazione,  ai  fini  della  valutazione dei sistema tributario e
   delle   scelte   di  settore  in  sede  nazionale,  comunitaria  e
   internazionale;
    b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione
   e  di  indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per
   il conseguimento degli obiettivi fissati;
    c)  indirizzo,  vigilanza  e  controllo sui risultati di gestione
   delle  agenzie  fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad
   esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza
   attribuiti  dalla  legge  su  altri  enti  o  organi  che comunque
   esercitano  funzioni  in  settori  della  fiscalita' di competenza
   dello Stato;
    d)  coordinamento,  secondo  le  modalita'  previste dal presente
   decreto e salva la possibilita' di definire autonomamente forme di
   diretta  collaborazione  tra  loro, delle attivita' e dei rapporti
   tra  le  agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla
   lettera c);
    e)  coordinamento,  monitoraggio  e  controllo,  anche attraverso
   apposite  strutture  per l'attuazione di strategie di integrazione
   tra  i  sistemi  del  ministero,  delle agenzie e della guardia di
   finanza,  del  sistema  informativo  della fiscalita' e della rete
   unitaria di settore;
    f)   comunicazione   istituzionale   con  i  contribuenti  e  con
   l'opinione  pubblica  per  favorire la corretta applicazione della
   legislazione tributaria;
    g)  amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo
   svolgimento    dei   compiti   del   ministero   e   all'attivita'
   giurisdizionale delle commissioni tributarie.
  2.  Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
   l'autonomia  organizzativa  ed  i  compiti  di polizia economica e
   finanziaria  attribuiti  al  corpo  della  guardia  di finanza, il
   coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle
   attivita' operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie
   stesse e' curato sulla base delle direttive impartite dal ministro
   delle  finanze  per  realizzare  la  migliore collaborazione nella
   lotta all'evasione fiscale.
  3.  Nell'esercizio delle proprio funzioni il ministero favorisce ed
   attua  la  cooperazione  con  le  regioni  e gli enti locali ed il
   coordinamento con le loro attivita'.
 
          Nota all'art. 56:
            - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile
          1959,  n.  189  (Ordinamento  del  corpo  della  Guardia di
          finanza).
            "Art. 1. - Il corpo  della  guardia  di  finanza  dipende
          direttamente  e  a  tutti  gli  effetti dal Ministro per le
          finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate  dello
          Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
             prevenire,  ricercare  e  denunziare  le  evasioni  e le
          violazioni finanziarie;
             eseguire la  vigilanza  in  mare  per  fini  di  polizia
          finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
          assistenza e di segnalazione;
             vigilare,  nei  limiti  stabiliti  dalle  singole leggi,
          sull'osservanza delle disposizioni di  interesse  politico-
          economico;
             concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere
          e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
             concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
          pubblica;
             eseguire  gli  altri servizi di vigilanza e tutela per i
          quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.".