Art. 57 
                 (Istituzione delle agenzie fiscali) 
 
  1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle
entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte  da
altri uffici del ministero sono istituite  l'agenzia  delle  entrate,
l'agenzia delle dogane, l'agenzia  del  territorio  e  l'agenzia  del
demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie  fiscali
sono trasferiti i relativi rapporti giuridici,  poteri  e  competenze
che vengono  esercitate  secondo  la  disciplina  dell'organizzazione
interna di ciascuna agenzia. 
  2. Le regioni e gli enti locali  possono  attribuire  alle  agenzie
fiscali, in tutto o in parte, la  gestione  delle  funzioni  ad  essi
spettanti,  regolando  con  autonome  convenzioni  le  modalita'   di
svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.