Art. 59
                  (Rapporti con le agenzie fiscali)

  1.  Il  ministro  delle  finanze  dopo  l'approvazione da parte del
   Parlamento  del  documento di programmazione economica-finanziaria
   ed  in  coerenza  con  i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale
   documento,  determina  annualmente,  e  comunque  entro il mese di
   settembre,  con  un  proprio  atto  di  indirizzo e per un periodo
   almeno  triennale,  gli  sviluppi della politica fiscale, le linee
   generali  e  gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze
   finanziarie   e  le  altre  condizioni  nelle  quali  si  sviluppa
   l'attivita'  delle  agenzie  fiscali. Il documento di indirizzo e'
   trasmesso al Parlamento.
  2.  Il  ministro  e  ciascuna  agenzia, sulla base del documento di
   indirizzo,  stipulano,  per  ciascun  esercizio  finanziario,  una
   convenzione, con la quale vengono fissati:
    a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
    b)  le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli
   da rispettare;
    c) le strategie per il miglioramento;
    d) le risorse disponibili;
    e)  gli  indicatori  ed  i  parametri  in  base ai quali misurare
   l'andamento della gestione.
  3. La convenzione prevede, inoltre:
    a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
    b)  le  disposizioni  necessarie  per  assicurare al ministero la
   conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,  quali
   l'organizzazione,   i   processi   e   l'uso   delle  risorse.  Le
   informazioni   devono   essere  assunte  in  forma  organizzata  e
   sistematica   ed   esser   tali   da  consentire  una  appropriata
   valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia;
    c)  le  modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il
   profilo  della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza
   nell'applicazione   delle   norme,  con  particolare  riguardo  ai
   rapporti con i contribuenti.
  4.  Nella  convenzione  sono  stabiliti,  nei  limiti delle risorse
   stanziate  su  tre  capitoli  che  vanno  a  comporre  una  unita'
   previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono
   trasferiti, distinti per:
    a)  gli  oneri  di  gestione  calcolati, per le diverse attivita'
   svolte  dall'agenzia,  sulla  base  di  una  efficiente conduzione
   aziendale  e  dei  vincoli  di  servizio  imposti  per esigenze di
   carattere generale;
    b)   le  spese  di  investimento  necessarie  per  realizza  e  i
   miglioramenti programmati;
    c)   la  quota  incentivante  connessa  al  raggiungimento  degli
   obiettivi  della  gestione  e graduata in modo da tenere conto del
   miglioramento  dei risultati complessivi e del recupero di gettito
   nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.
  5.  Il  ministero  e  le  agenzie  fiscali  possono  promuovere  la
   costituzione  o  partecipare a societa' e consorzi che, secondo le
   disposizioni  del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione
   di  servizi  strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad
   essi  attribuite;  a  tal  fine,  puo'  essere  ampliato l'oggetto
   sociale  della  societa'  costituita  in  base  alle  disposizioni
   dell'articolo  10,  comma  12,  della  legge 8 maggio 1998, n.146,
   fermo  restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
   maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'.
 
          Nota all'art. 59:
            -  L'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146
          (Disposizioni per la semplificazione e Ia razionalizzazione
          del   sistema   tributario   e   per    il    funzionamento
          dell'Amministrazione   finanziaria,   nonche'  disposizioni
          varie di carattere finanziario), cosi' dispone:
            "12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche'  ogni
          altra  attivita'  di studio e ricerca in materia tributaria
          possono essere affidate, in concessione, ad una societa'  a
          partecipazione pubblica.  Essa e' costituita sotto forma di
          societa'  per  azioni  di  cui  il  Ministero delle finanze
          detiene una quota di capitale sociale non inferiore  al  51
          per   cento.   Dall'applicazione  del  presente  comma  non
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
          del bilancio dello Stato; per ciascuno degli  anni  1998  e
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
          somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
          maggiori   entrate   derivanti  dalla  presente  legge.  Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.".