Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali) 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto legislativo. 2. Le deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse al ministro delle finanze che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, puo' richiedere di sospenderne l'esecutivita'. Nei trenta giorni successivi, il ministro puo' chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimita' o di merito del rinvio. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.439. 3. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
Nota all'art. 60: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, concernente "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1998, n. 297.