Art. 60
                  (Controlli sulle agenzie fiscali)

  1.  Le  agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il
   quale  la  esercita  secondo  le  modalita'  previste nel presente
   decreto legislativo.
  2.  Le  deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti,
   ai  regolamenti  e agli atti di carattere generale che regolano il
   funzionamento  delle  agenzie  sono  trasmesse  al  ministro delle
   finanze  che,  nei  dieci  giorni  successivi alla ricezione, puo'
   richiedere   di  sospenderne  l'esecutivita'.  Nei  trenta  giorni
   successivi,  il  ministro  puo'  chiedere  una  nuova delibera del
   comitato  direttivo,  prospettando le ragioni di legittimita' o di
   merito  del  rinvio.  Per  l'approvazione  dei bilanci e dei piani
   pluriennali  di  investimento  si  applicano  le  disposizioni del
   decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.439.
  3.  Fermi  i  controlli  sui  risultati, gli altri atti di gestione
   delle   agenzie  non  sono  sottoposti  a  controllo  ministeriale
   preventivo.
 
          Nota all'art. 60:
            -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1998, n.  439, concernente "Regolamento  recante  norme  di
          semplificazione  dei  procedimenti  di  approvazione  e  di
          rilascio di pareri, da parte dei  ministeri  vigilanti,  in
          ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
          enti  pubblici non economici in materia di approvazione dei
          bilanci  e  di   programmazione   dell'impiego   di   fondi
          disponibili,  a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
          marzo 1997, n. 59",  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 21 dicembre 1998, n. 297.