Art. 89 
 
              Consegna delle opere all'ente di impiego 
                 (art. 255, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Al termine delle operazioni  di  collaudo  e  nei  casi  di  cui
all'art.  55,  il  direttore  dei  lavori  provvede   alla   consegna
dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a  lavori,  al  comandante
dell'ente o a un suo delegato. 
  2. La consegna  e'  formalizzata  in  un  verbale  di  consegna  da
sottoporre successivamente al visto del  capo  dell'organo  esecutivo
competente del Genio. 
  3. Il verbale di consegna contiene la descrizione  delle  opere  in
fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso.  Al  verbale
sono allegate le planimetrie atte a individuare  la  geometria  delle
opere   realizzate,   nonche'   gli   schemi   degli   impianti   con
esplicitazione dei  criteri  di  funzionamento,  delle  modalita'  di
gestione e del piano di manutenzione dell'opera.