Art. 90 
 
                  Responsabilita' del consegnatario 
                 (art. 256, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Con la consegna delle opere, di cui all'art. 89,  il  comandante
dell'ente diventa responsabile per la conservazione. 
  2. Il comandante dell'ente puo' fare  eseguire  sull'infrastruttura
esclusivamente le attivita' di manutenzione e non  puo'  procedere  a
nessuna  trasformazione  e  modifica  dell'architettura,  interna  ed
esterna, dell'immobile e degli impianti installati.  La  manutenzione
consentita e' mirata alla sola sostituzione di componenti e di  parti
deteriorate. 
  3. Le esigenze di trasformazione e  modifica  delle  infrastrutture
sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni  di
inserimento nella programmazione triennale.