Art. 97
Sanzioni per la violazione di disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate
all'art. 96, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima
misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli
atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva
2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del Regolamento (UE) n.
1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo
Regolamento.