Art. 158 (Servizi di ricerca e sviluppo) 1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purche' siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinche' li usi nell'esercizio della sua attivita', e b) la prestazione del servizio e' interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore. 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente decreto, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua attivita' e per i quali la prestazione del servizio non e' interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, cosi' come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato
Note all'art. 158 - La comunicazione COM 799 (2007) in data 14 dicembre 2007 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualita' in Europa), e' reperibile consultando il sito http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A 52007DC0799.