Art. 85
Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
1. Non si considerano commerciali le attivita' svolte dalle
associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi
istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli
stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la
medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' nei confronti di enti composti in misura non inferiore al
settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera m).
2. Non si considerano, altresi', commerciali, ai fini delle imposte
sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli
stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli
scopi istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente
articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte
sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le
somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia
elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di
trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e
aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate nell'esercizio delle
seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui
finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se
effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in
cui viene svolta l'attivita' istituzionale da bar e esercizi
similari, nonche' l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
b) per lo svolgimento di tale attivita' non ci si avvalga di
alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di
informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di
promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali le attivita' di vendita di beni
acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a
condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione
senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi
organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul
mercato.
7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo
svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle associazioni
di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle
societa'.
Note all'art. 85:
- Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge 25 agosto
1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
«Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 6. Sono
escluse dalla programmazione le attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni,
locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di
trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai
circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le
cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita'
religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.».