Art. 59 
 
                      Informativa all'assemblea 
 
  1. Al fine dell'approvazione delle politiche  di  remunerazione  di
cui  all'art.  41,   il   Consiglio   di   amministrazione   fornisce
all'assemblea,  distintamente  per  gli  organi  sociali  e  per   il
personale rilevante ed in maniera disaggregata per ruoli e funzioni: 
    a) una illustrazione delle linee generali,  delle  motivazioni  e
delle  finalita'  che  l'impresa  intende  perseguire  attraverso  la
politica retributiva; 
    b) le informazioni relative al  processo  decisionale  utilizzato
per definire la politica retributiva, comprese  quelle  sui  soggetti
coinvolti; 
    c) i criteri utilizzati per definire l'equilibrio tra  componente
fissa e variabile ed i parametri, le motivazioni e i relativi periodi
di differimento per il  riconoscimento  delle  componenti  variabili,
nonche' la politica in materia di trattamento di  fine  incarico;  la
descrizione delle  circostanze  in  presenza  delle  quali  l'impresa
ricorre ai meccanismi di cui agli articoli 48, comma 2, lettere a)  e
b); 
    d)  una  descrizione  delle  principali   caratteristiche   della
previdenza complementare o dei piani di prepensionamento  per  coloro
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e per
i titolari delle funzioni fondamentali; 
    e)  le  informazioni  sulle  modifiche  apportate  rispetto  alle
politiche gia' approvate. 
  2. Il Consiglio di amministrazione rende annualmente  all'assemblea
un'adeguata  informativa   sull'applicazione   delle   politiche   di
remunerazione, corredata da informazioni  quantitative  sui  compensi
corrisposti  nell'esercizio  di   riferimento   ai   singoli   membri
dell'organo amministrativo e di controllo e al direttore  generale  o
ad  altro  membro   dell'alta   direzione   che   eserciti   funzioni
equivalenti, come individuati dalle previsioni di cui al  regolamento
ministeriale di attuazione dell'art. 76 del Codice. E' in  tale  sede
fornita altresi' un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci,
fissa e  variabile,  che  compongono  la  remunerazione,  compresi  i
trattamenti previsti in caso di cessazione anticipata dalla carica  o
di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con
la politica in  materia  di  remunerazione  approvata  nell'esercizio
precedente. Le  informazioni  sui  compensi  riguardanti  i  soggetti
menzionati  e  i  titolari  delle  funzioni  fondamentali  sono  rese
nell'ambito  dell'informativa  da  trasmettersi  all'IVASS  ai  sensi
dell'art. 47-quater del Codice e relative disposizioni di attuazione,
nelle modalita' e con il livello di dettaglio definito  dall'allegato
3 al regolamento. Per l'ulteriore personale rilevante, come  definito
dall'art. 2, comma 1, lettera  m),  l'informativa  e'  resa  mediante
l'invio  all'IVASS  del  dato  aggregato,  a   meno   che   l'importo
complessivo della remunerazione di uno di tali soggetti sia superiore
rispetto al compenso piu' elevato riconosciuto ad  uno  dei  soggetti
per cui e' prevista la comunicazione del dato nominativo. In tal caso
e' comunicato all'IVASS il dato nominativo. 
  3. Nelle imprese che hanno adottato il sistema  di  amministrazione
di cui all'art. 2409-octies del codice civile, le disposizioni di cui
ai  commi  1  e  2  relative   alle   funzioni   del   Consiglio   di
amministrazione  sono  da  intendersi  riferite   al   consiglio   di
sorveglianza.