Art. 59 Informativa all'assemblea 1. Al fine dell'approvazione delle politiche di remunerazione di cui all'art. 41, il Consiglio di amministrazione fornisce all'assemblea, distintamente per gli organi sociali e per il personale rilevante ed in maniera disaggregata per ruoli e funzioni: a) una illustrazione delle linee generali, delle motivazioni e delle finalita' che l'impresa intende perseguire attraverso la politica retributiva; b) le informazioni relative al processo decisionale utilizzato per definire la politica retributiva, comprese quelle sui soggetti coinvolti; c) i criteri utilizzati per definire l'equilibrio tra componente fissa e variabile ed i parametri, le motivazioni e i relativi periodi di differimento per il riconoscimento delle componenti variabili, nonche' la politica in materia di trattamento di fine incarico; la descrizione delle circostanze in presenza delle quali l'impresa ricorre ai meccanismi di cui agli articoli 48, comma 2, lettere a) e b); d) una descrizione delle principali caratteristiche della previdenza complementare o dei piani di prepensionamento per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e per i titolari delle funzioni fondamentali; e) le informazioni sulle modifiche apportate rispetto alle politiche gia' approvate. 2. Il Consiglio di amministrazione rende annualmente all'assemblea un'adeguata informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione, corredata da informazioni quantitative sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento ai singoli membri dell'organo amministrativo e di controllo e al direttore generale o ad altro membro dell'alta direzione che eserciti funzioni equivalenti, come individuati dalle previsioni di cui al regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 76 del Codice. E' in tale sede fornita altresi' un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci, fissa e variabile, che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione anticipata dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente. Le informazioni sui compensi riguardanti i soggetti menzionati e i titolari delle funzioni fondamentali sono rese nell'ambito dell'informativa da trasmettersi all'IVASS ai sensi dell'art. 47-quater del Codice e relative disposizioni di attuazione, nelle modalita' e con il livello di dettaglio definito dall'allegato 3 al regolamento. Per l'ulteriore personale rilevante, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera m), l'informativa e' resa mediante l'invio all'IVASS del dato aggregato, a meno che l'importo complessivo della remunerazione di uno di tali soggetti sia superiore rispetto al compenso piu' elevato riconosciuto ad uno dei soggetti per cui e' prevista la comunicazione del dato nominativo. In tal caso e' comunicato all'IVASS il dato nominativo. 3. Nelle imprese che hanno adottato il sistema di amministrazione di cui all'art. 2409-octies del codice civile, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 relative alle funzioni del Consiglio di amministrazione sono da intendersi riferite al consiglio di sorveglianza.