Art. 95 Contenuti minimi dell'obbligo formativo e di aggiornamento 1. La formazione e I'aggiornamento professionale: a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacita' necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un'ottica di protezione dello stesso, nonche' ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale; b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalita', commisurato alla complessita' dell'attivita' svolta e dei prodotti offerti. 2. La formazione e l'aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare: a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all'allegato 6 e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attivita' da svolgere; b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'allegato 6 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonche' delle specificita' connesse al ruolo ricoperto, all'attivita' e funzioni svolte nonche' alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessita' dell'attivita' di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti. 3. Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessita' e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti. 4. Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate. 5. Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall'impresa preponente. 6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall'impresa che conferisce l'incarico. 7. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell'impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare. 8. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.