Art. 95 
 
               Contenuti minimi dell'obbligo formativo 
                         e di aggiornamento 
 
  1. La formazione e I'aggiornamento professionale: 
  a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e
capacita' necessarie a fornire consulenza professionale,  a  valutare
la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle  esigenze
assicurative  e  previdenziali  del  contraente   in   un'ottica   di
protezione dello stesso, nonche' ad assistere il contraente  medesimo
nella  gestione  del  rapporto,  sia  in  fase  precontrattuale   che
contrattuale; 
  b) prevedono una progettazione per  aree  e  moduli  didattici  che
assicurano un elevato livello di professionalita',  commisurato  alla
complessita' dell'attivita' svolta e dei prodotti offerti. 
  2. La formazione e l'aggiornamento professionale hanno per  oggetto
nozioni  giuridiche,  tecniche,  fiscali  ed  economiche  concernenti
l'attivita'  di  distribuzione  assicurativa  e  riassicurativa.   In
particolare: 
  a) i corsi di formazione  professionale  prevedono  una  conoscenza
generale  di  tutte  le  aree  tematiche  di  cui  all'allegato  6  e
l'approfondimento  di  specifici  argomenti,   anche   in   relazione
all'attivita' da svolgere; 
  b) i corsi di aggiornamento professionale  prevedono,  per  ciascun
anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche  di  cui
all'allegato 6 e tengono conto  dell'evoluzione  della  normativa  di
riferimento nonche' delle specificita' connesse al  ruolo  ricoperto,
all'attivita' e funzioni svolte nonche' alla sezione del Registro  di
appartenenza,  alla  dimensione  e  complessita'  dell'attivita'   di
distribuzione  esercitata  e  alla  diversa  tipologia  dei  prodotti
distribuiti. 
  3.  Le  conoscenze  e  competenze  dei  soggetti   che   forniscono
consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o  vendono  tali
prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei  prodotti  offerti  e
modulate in ragione della complessita' e della  continua  innovazione
nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre  che  finalizzate  a
garantire  che  vengano  fornite  al   contraente   le   informazioni
necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione
ai rischi che caratterizzano tali prodotti. 
  4. Nel caso di promozione e collocamento di  prodotti  assicurativi
tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e
di aggiornamento  professionale  prevedono  un  adeguato  livello  di
conoscenza delle tecnologie utilizzate. 
  5. Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi
collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare  un
adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e  delle  procedure
predisposte dall'impresa preponente. 
  6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei  sinistri,  i
corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  prevedono
specifiche cognizioni tali  da  assicurare  un  adeguato  livello  di
conoscenza delle procedure  di  gestione  adottate  dall'impresa  che
conferisce l'incarico. 
  7.  Ai  fini   dell'esercizio   dell'attivita'   di   distribuzione
riassicurativa   o   di   collocamento   di   forme    pensionistiche
complementari, i corsi di formazione  e  di  aggiornamento  prevedono
nozioni specifiche relative,  rispettivamente,  alla  disciplina  del
contratto e  dell'impresa  di  riassicurazione  e  alle  norme  sulla
previdenza complementare. 
  8. Il programma dei corsi e il relativo  materiale  didattico  sono
posti a disposizione dei partecipanti.