Art. 75 
 
 
        Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati 
 
    1. Il debitore deve allegare alla domanda: 
    a) il piano con i  bilanci,  le  scritture  contabili  e  fiscali
obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti  i  tre  anni
anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se  l'attivita'  ha  avuto
minor durata; 
    b)  una  relazione   aggiornata   sulla   situazione   economica,
patrimoniale e finanziaria; 
    c) l'elenco di tutti i creditori,  con  le  rispettive  cause  di
prelazione e l'indicazione delle somme dovute; 
    d) gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  compiuti  negli
ultimi cinque anni; 
    e) la documentazione relativa  a  stipendi,  pensioni,  salari  e
altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione  di  quanto
occorra al mantenimento della stessa. 
    2. E' possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio,
pegno  o  ipoteca  possano  essere  soddisfatti  non   integralmente,
allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura  non  inferiore  a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale  sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti  sui  quali  insiste  la  causa  di
prelazione, come attestato  dagli  organismi  di  composizione  della
crisi. 
    3. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale,
e' possibile prevedere il rimborso, alla  scadenza  convenuta,  delle
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante  su
beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data
della presentazione della domanda  di  concordato,  ha  adempiuto  le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza  al  pagamento  del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.  L'OCC  attesta
anche  che  il  credito   garantito   potrebbe   essere   soddisfatto
integralmente con il ricavato della liquidazione del bene  effettuata
a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i
diritti degli altri creditori. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.