Art. 76 
 
 
          Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC 
 
    1.  La  domanda  e'  formulata  tramite  un  OCC  costituito  nel
circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma
2. 
    2.   Alla   domanda   deve   essere   allegata   una    relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
    d)  la  valutazione  sulla  completezza  e  attendibilita'  della
documentazione depositata a  corredo  della  domanda,  nonche'  sulla
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 
    e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; 
    f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento  dei
creditori; 
    g) l'indicazione dei  criteri  adottati  nella  formazione  delle
classi, ove previste dalla proposta. 
    3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia
tenuto conto del merito creditizio del debitore. 
    4.  L'OCC,  entro   sette   giorni   dall'avvenuto   conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente  della
riscossione  e  agli  uffici  fiscali,  anche  degli   enti   locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  dell'istante,  i
quali entro quindici giorni debbono comunicare il  debito  tributario
accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 
    5. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli  articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
    6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 76: 
              - Per gli articoli 2749, 2788 e 2855 del codice  civile
          vedi note all'articolo 68 del presente decreto legislativo.