Art. 77 
 
 
         Inammissibilita' della domanda di concordato minore 
 
    1. La domanda di concordato minore e' inammissibile se mancano  i
documenti di cui agli articoli 75  e  76,  se  il  debitore  presenta
requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e' gia' stato  esdebitato
nei  cinque  anni  precedenti  la  domanda  o  ha  gia'   beneficiato
dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti
a frodare le ragioni dei creditori.