Art. 78 
 
 
                            Procedimento 
 
    1. Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara  aperta  la
procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC,  a
tutti i creditori della proposta e del decreto. 
    2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 
    a) dispone la pubblicazione del decreto mediante  inserimento  in
apposita area del sito  web  del  tribunale  o  del  Ministero  della
giustizia  e  nel  registro  delle  imprese  se  il  debitore  svolge
attivita' d'impresa; 
    b) ordina, ove il piano preveda la  cessione  o  l'affidamento  a
terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione  del
decreto presso gli uffici competenti; 
    c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta  giorni
entro  il  quale  devono  fare  pervenire  all'OCC,  a  mezzo   posta
elettronica certificata, la dichiarazione di adesione  o  di  mancata
adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; 
    d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento  in  cui
il provvedimento di omologazione  diventa  definitivo,  non  possono,
sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali  ne'  disposti  sequestri  conservativi  ne'   acquistati
diritti di prelazione  sul  patrimonio  del  debitore  da  parte  dei
creditori aventi titolo o causa anteriore. 
    3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. 
    4. Nella  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  il
creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata
a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza,  i  provvedimenti
sono comunicati mediante deposito in cancelleria. 
    5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti  senza
l'autorizzazione del giudice sono inefficaci  rispetto  ai  creditori
anteriori al momento in cui e'  stata  eseguita  la  pubblicita'  del
decreto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.