Art. 80 
 
 
                 Omologazione del concordato minore 
 
    1. Il  giudice,  verificati  la  ammissibilita'  giuridica  e  la
fattibilita'  economica  del  piano   e   il   raggiungimento   della
percentuale di cui all'articolo  79  in  mancanza  di  contestazioni,
omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme  adeguate
di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione. 
    2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la
procedura. 
    3.  Quando  uno  dei  creditori  o  qualunque  altro  interessato
contesta la  convenienza  della  proposta,  il  giudice,  sentiti  il
debitore e l'OCC, omologa il concordato  minore  se  ritiene  che  il
credito dell'opponente possa essere soddisfatto  dall'esecuzione  del
piano  in  misura  non  inferiore  all'alternativa  liquidatoria.  Il
giudice omologa altresi' il concordato minore anche  in  mancanza  di
adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando  l'adesione
e' decisiva ai fini  del  raggiungimento  della  percentuale  di  cui
all'art. 79, comma 1, e,  anche  sulla  base  delle  risultanze,  sul
punto,  della  specifica   relazione   dell'OCC,   la   proposta   di
soddisfacimento   dell'amministrazione   e'   conveniente    rispetto
all'alternativa liquidatoria. 
    4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare  opposizione
o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne'  far  valere
cause di inammissibilita' che non derivino  da  comportamenti  dolosi
del debitore. 
    5. Il giudice, se rigetta la domanda  di  omologa,  dichiara  con
decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive  accordate  e,
su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione
controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti. 
    6. In caso di frode, l'istanza di cui  al  comma  5  puo'  essere
proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. 
    7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 50. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.