Art. 82 
 
 
                      Revoca dell'omologazione 
 
    1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di  un
creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi  altro  interessato,
in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con
colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e'  stata
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando
sono  state  dolosamente  simulate  attivita'  inesistenti  o  quando
risultano commessi altri  atti  diretti  a  frodare  le  ragioni  dei
creditori.  La  domanda  di  revoca  non  puo'  essere   proposta   e
l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere  assunta  decorsi
sei mesi dall'approvazione del rendiconto. 
    2. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai
fini della revoca dell'omologazione. 
    3. Prima di procedere alla revoca, il  giudice  sente  le  parti,
anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca  con
sentenza  reclamabile  ai  sensi  dell'articolo  50,  o  rigetta   la
richiesta con decreto motivato. 
    4.  La  revoca  dell'omologazione  non   pregiudica   i   diritti
acquistati dai terzi in buona fede. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.