Art. 83 
 
 
                Conversione in procedura liquidatoria 
 
    1. In ogni caso di revoca o risoluzione il  giudice,  su  istanza
del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. 
    2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode  o  ad
inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche
dai creditori o dal pubblico ministero. 
    3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore
per  l'integrazione  della  documentazione  e   provvede   ai   sensi
dell'articolo 270. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.