Art. 83 Conversione in procedura liquidatoria 1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. 2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero. 3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.