Art. 243 
 
Incremento del Fondo di sostegno alle attivita' economiche nelle aree
              interne a seguito dell'emergenza Covid-19 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  dopo  il
comma 65-quater sono inseriti i seguenti: 
    «65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di
euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e
di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine  di  consentire  ai
Comuni presenti nelle  aree  interne  di  far  fronte  alle  maggiori
necessita'  di  sostegno  del  settore  artigianale   e   commerciale
conseguenti al manifestarsi dell'epidemia  da  Covid-19.  Agli  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione -  programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147.». 
  65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e'  incrementato  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di
realizzare interventi di  sostegno  alle  popolazioni  residenti  nei
comuni svantaggiati. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione  2014-2020  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147.  Con
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale,  sono
individuati gli  enti  beneficiari,  in  base  ai  seguenti  criteri:
spopolamento, deprivazione  sociale,  indicatori  del  reddito  delle
persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il  medesimo
decreto il Fondo e'  ripartito  tra  i  comuni  svantaggiati  e  sono
stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al
fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di  immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso
gratuito a persone fisiche o  giuridiche,  con  bando  pubblico,  per
l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali  per
un periodo di cinque anni dalla data risultante  dalla  dichiarazione
di inizio attivita'; b) concessione di contributi per  l'avvio  delle
attivita' commerciali, artigianali  e  agricole;  c)  concessione  di
contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria  residenza
e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso
per le spese  di  acquisto  e  di  ristrutturazione  di  immobili  da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita'
di cui al presente comma,  i  comuni  svantaggiati,  individuati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  secondo
periodo  del  presente  comma,   sono   altresi'   autorizzati   alla
concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al
loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in  uso  gratuito  di
locali appartenenti al patrimonio pubblico,  al  fine  di  esercitare
forme di lavoro  agile,  con  oneri  di  manutenzione  a  carico  dei
concessionari. 
  65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo  sviluppo
delle aree  interne,  a  valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2021,  2022  e  2023  e'  destinato  al
finanziamento, in via sperimentale,  da  parte  dei  comuni  presenti
nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio  per
dottorati denominati, ai soli fini  del  presente  comma,  "dottorati
comunali". I dottorati comunali sono  finalizzati  alla  definizione,
all'attuazione, allo studio e al  monitoraggio  di  strategie  locali
volte  allo  sviluppo  sostenibile  in  coerenza  con  l'Agenda  2030
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  e  in  particolare  alla
transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto  delle
diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita'
economiche e  al  potenziamento  delle  capacita'  amministrative.  I
dottorati comunali sono  soggetti  all'accreditamento  da  parte  del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo  4,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  il
Sud e la coesione  territoriale,  stabilisce,  con  proprio  decreto,
criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i  comuni  e
le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma,
nonche'  i  contenuti  scientifici  e  disciplinari   dei   dottorati
comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma  sono
ripartite  con  decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito
bando».