Art. 244 
 
Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo  nelle  aree
  del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici  degli
  anni 2016 e 2017. 
  1.  Al  fine  di  incentivare  piu'   efficacemente   l'avanzamento
tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in  ricerca  e
sviluppo delle imprese operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonche'  nelle
regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi  sismici  del  24
agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura
del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca  e
sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia  di
COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle
suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25 per cento per  le  grandi
imprese  che  occupano  almeno  duecentocinquanta  persone,  il   cui
fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di  euro  oppure  il  cui
totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al  35
per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone
e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,  e  dal
12 al 45 per cento per  le  piccole  imprese  che  occupano  meno  di
cinquanta persone e realizzano un fatturato  annuo  o  un  totale  di
bilancio annuo non superiori a 10  milioni  di  euro,  come  definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003. 
  2. La maggiorazione dell'aliquota del  credito  d'imposta  prevista
dal comma 1 si applica nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  e  in  particolare
dall'articolo 25 del medesimo regolamento  in  materia  di  «Aiuti  a
progetti di ricerca e sviluppo». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  stimati  in  106,4
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e la coesione, di  cui  all'articolo  1,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147.