Art. 246 
 
Sostegno al Terzo settore  nelle  regioni  del  Mezzogiorno  e  nelle
  regioni  maggiormente  colpite  dall'emergenza  epidemiologica   da
  COVID-19. 
  1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione  di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
sono concessi contributi volti al sostegno del  terzo  settore  nelle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia nonche' nelle Regioni Lombardia e Veneto,  con  la
finalita' di rafforzare l'azione a tutela  delle  fasce  piu'  deboli
della  popolazione  a  seguito   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura e' pari  ad  euro
100  milioni  per  l'anno  2020,  di  cui  20  milioni  riservati  ad
interventi per il contrasto alla poverta'  educativa,  e  a  euro  20
milioni per l'anno 2021. 
  2. Il contributo e' concesso in forma di sovvenzione diretta per il
finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica
nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento. Il
contributo puo' essere cumulato con il sostegno proveniente da  altre
fonti per gli stessi costi ammissibili. 
  3. Il contributo e' destinato agli enti  che  svolgono  almeno  una
delle attivita' di interesse generale previste all'articolo 5,  comma
1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r),  s),  t),  u),
v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede  a  definire  le
finalita' degli interventi da finanziare, le categorie di enti a  cui
sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonche'  i  costi
ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. 
  5. Le Regioni di cui al comma  1,  in  attuazione  delle  modifiche
introdotte dal Regolamento 2020/558  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio,  possono  procedere  attraverso  le  risorse  dei   propri
Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori  contributi  per
le finalita' di cui al comma 1.