Art. 241 
 
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  per  il  contrasto
                       all'emergenza Covid-19 
 
  1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021,  le
risorse Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  rivenienti  dai  cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in  via
eccezionale destinate ad ogni tipologia  di  intervento  a  carattere
nazionale, regionale o locale  connessa  a  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di  COVID-19
in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita',  le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi  SIE  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 aprile 2020. La riprogrammazione e' definita nel rispetto  del
vincolo di destinazione territoriale di ripartizione  delle  risorse,
pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al  20  per  cento
nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  della  conseguente  ripartizione
regionale. Al fine di accelerare e semplificare  la  riprogrammazione
del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da  parte
del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di  sviluppo
e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c)
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  procede  all'approvazione  di
tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste  per
il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni  viene
fornita apposita informativa al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e alle Commissioni  parlamentari  competenti
da  parte  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  politiche  di
coesione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i  regolamenti
          (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
          quanto riguarda misure specifiche volte  a  mobilitare  gli
          investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri  e  in
          altri settori delle loro economie in risposta  all'epidemia
          di  COVID-19  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea del 31 marzo 2020, n. 99. 
              - Il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti
          (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per  quanto  riguarda
          misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale
          nell'impiego  dei  fondi  strutturali  e  di   investimento
          europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24  aprile
          2020, n. 130. 
              - Il testo del comma 6  dell'articolo  1  della  citata
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 178. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art.  44  Semplificazione   ed   efficientamento   dei
          processi di programmazione, vigilanza ed  attuazione  degli
          interventi finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione 
              1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la
          qualita'  degli  investimenti  finanziati  con  le  risorse
          nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di
          programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di
          accelerarne  la   spesa,   per   ciascuna   Amministrazione
          centrale,  Regione  o  Citta'  metropolitana  titolare   di
          risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo  e  coesione  di
          cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
          n. 88,  in  sostituzione  della  pluralita'  degli  attuali
          documenti programmatori  variamente  denominati  e  tenendo
          conto  degli  interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la
          coesione territoriale procede, sentite  le  amministrazioni
          interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti  al
          fine di sottoporre all'approvazione del CIPE,  su  proposta
          del Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,  entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, un unico Piano operativo per ogni  amministrazione
          denominato  «Piano  sviluppo  e  coesione»,  con  modalita'
          unitarie di gestione e monitoraggio. 
              2. Al fine di rafforzare il  carattere  unitario  delle
          politiche di coesione e della relativa programmazione e  di
          valorizzarne  la  simmetria  con  i   Programmi   Operativi
          Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
          analogia   agli   obiettivi   tematici   dell'Accordo    di
          Partenariato, con conseguente trasferimento delle  funzioni
          attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
          con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti  di
          programmazione oggetto di  riclassificazione,  ad  appositi
          Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni
          titolari  dei  Piani  operativi,   ai   quali   partecipano
          rappresentanti  del  Dipartimento  per  le   politiche   di
          coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,  del
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica  economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani   di
          competenza regionale, dei  Ministeri  competenti  per  area
          tematica, ovvero, per i Piani di  competenza  ministeriale,
          rappresentanti  delle  regioni,  nonche'  del  partenariato
          economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui  alle
          lettere d) ed e) del comma  3.  Per  la  partecipazione  ai
          Comitati  di  sorveglianza  non  sono  dovuti  gettoni   di
          presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
              3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2,  ferme
          restando le competenze specifiche normativamente attribuite
          alle amministrazioni centrali,  regionali  e  alle  Agenzie
          nazionali: 
              a) approvano la metodologia e i criteri  usati  per  la
          selezione delle operazioni; 
              b) approvano le relazioni di attuazione e finali; 
              c) esaminano eventuali proposte di modifiche  al  Piano
          operativo,  ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini   della
          sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE; 
              d) esaminano ogni aspetto  che  incida  sui  risultati,
          comprese le verifiche sull'attuazione; 
              e) esaminano i risultati delle valutazioni. 
              4. I Comitati di sorveglianza dei  programmi  attuativi
          regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
          composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
          2 e 3. 
              5. Le Amministrazioni titolari  dei  Piani  sviluppo  e
          coesione monitorano  gli  interventi  sul  proprio  sistema
          gestionale  e   rendono   disponibili,   con   periodicita'
          bimestrale, i dati di  avanzamento  finanziario,  fisico  e
          procedurale  alla  Banca  dati   Unitaria   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          ragioneria generale dello  Stato  secondo  le  disposizioni
          dell'articolo 1, comma 703,  lettera  1),  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione  dal
          finanziamento, sono identificati con  il  Codice  Unico  di
          Progetto (CUP). 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano  in
          ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
          programmazione   oggetto   di    riclassificazione,    come
          determinate alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  interventi   individuati   e   il   relativo
          finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
          assegnazioni deliberate dal CIPE e  i  soggetti  attuatori,
          ove individuati anche nei documenti attuativi. 
              7. In sede di prima approvazione, il Piano  sviluppo  e
          coesione di cui al comma 1 puo' contenere: 
              a) gli interventi dotati di progettazione  esecutiva  o
          con procedura di aggiudicazione avviata, individuati  sulla
          base dei dati di monitoraggio presenti, alla  data  del  31
          dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di  cui
          all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147; 
              b)  gli  interventi  che,  pur  non  rientrando   nella
          casistica  di  cui  alla   lettera   a),   siano   valutati
          favorevolmente da parte del Dipartimento per  le  politiche
          di coesione della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
          dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
          amministrazioni titolari delle risorse di cui al  comma  1,
          in ragione della coerenza con le «missioni» della  politica
          di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza 2019 e con gli  obiettivi  strategici
          del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,  fermo
          restando l'obbligo di generare obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti entro il 31 dicembre 2021. 
              8.  L'Amministrazione  titolare  del  Piano   operativo
          oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
          responsabile   della   selezione   degli   interventi,   in
          sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  della
          vigilanza  sulla   attuazione   dei   singoli   interventi,
          dell'utilizzo delle risorse  per  fare  fronte  a  varianti
          dell'intervento,  della  presentazione   degli   stati   di
          avanzamento nonche' delle  richieste  di  erogazione  delle
          risorse ai beneficiari. 
              9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
          CIPE, con la medesima delibera di  approvazione  del  Piano
          sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne  la
          realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
          progettazione e all'attuazione da  parte  del  Dipartimento
          per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione
          territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
          ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
              10. Le risorse di cui al  comma  1,  eventualmente  non
          rientranti   nel   Piano   sviluppo   e   coesione,    sono
          riprogrammate  con  delibera  del  CIPE  su  proposta   del
          Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine  di
          contribuire  al  finanziamento  di  un  Piano  sviluppo   e
          coesione per ciascuna delle «missioni» di cui al  comma  7,
          lettera b). 
              10-bis.  Le  risorse  di  cui  al  comma   10   possono
          finanziare: 
              a)  i  contratti  istituzionali  di  sviluppo,  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2017, n. 123; 
              b)     la     progettazione     degli      investimenti
          infrastrutturali. 
              11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
          territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
          dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
          legge relative alle risorse di cui al comma  1,  in  quanto
          compatibili. 
              11-bis. Al fine di accelerare  la  realizzazione  degli
          interventi finanziati con  le  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e  la  coesione,  anche  sulla  base  di  atti  di
          indirizzo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
          coesione territoriale  promuove,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  azioni  di  accompagnamento
          alle amministrazioni responsabili della  spesa,  attraverso
          appositi  accordi   di   cooperazione   con   le   medesime
          amministrazioni. 
              12. In relazione alle nuove risorse del Fondo  sviluppo
          e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
          e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
          sottoporre al  CIPE  per  il  finanziamento  di  interventi
          infrastrutturali devono  essere  corredate  della  positiva
          valutazione  tecnica  da  parte  del  Dipartimento  per  le
          politiche di coesione. Salvo diversa e motivata  previsione
          nella delibera di assegnazione del CIPE, tali  assegnazioni
          decadono ove non diano luogo a obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti  entro  tre  anni  dalla   pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
          delibera.  Le   relative   risorse   non   possono   essere
          riassegnate alla medesima Amministrazione. 
              13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui  al
          comma 2 nella progettazione e realizzazione  di  interventi
          infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
          cui al comma 10-bis, lettera b), finanziano i  costi  della
          progettazione tecnica  dei  progetti  infrastrutturali  che
          abbiano  avuto  la  valutazione  positiva  da  parte  delle
          strutture  tecniche  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  sulla  base  dell'effettiva   rispondenza   alle
          priorita' di  sviluppo  e  ai  fabbisogni  del  territorio,
          dell'eventuale  necessita'   di   fronteggiare   situazioni
          emergenziali, da sostenere da parte  delle  Amministrazioni
          titolari dei Piani operativi  di  cui  al  comma  1,  anche
          attraverso il ricorso alla Struttura per  la  progettazione
          di beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma
          162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i
          quali  sia  completata   positivamente   la   progettazione
          esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
          renderanno disponibili per la realizzazione.  Alle  risorse
          del Fondo sviluppo  e  coesione  assegnate  alle  finalita'
          specifiche di cui al  presente  comma  non  si  applica  il
          vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              14.  Ai  Piani  operativi  redatti  a   seguito   della
          riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
          gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il  CIPE,  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale, d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, previa intesa con  la  Conferenza
          Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per  assicurare
          la  fase  transitoria  della  disciplina   dei   cicli   di
          programmazione 2000- 2006 e 2007- 2013 e per  coordinare  e
          armonizzare le regole vigenti in  un  quadro  ordinamentale
          unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
          sviluppo  e   coesione,   si   applicano   le   regole   di
          programmazione vigenti. 
              15. Il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale
          presenta al CIPE: 
              a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo; 
              b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire  dall'anno
          2020,  una  relazione  annuale  sull'andamento  dei   Piani
          operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.» 
              - Si riporta il testo del  comma  703  dell'articolo  1
          della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              «703.   Ferme   restando   le   vigenti    disposizioni
          sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di
          seguito  denominato  FSC,  per   specifiche   finalita'   e
          sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle  regioni
          del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
          il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito  della
          normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
          coesione si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) la dotazione finanziaria del FSC  e'  impiegata  per
          obiettivi strategici relativi ad aree tematiche  nazionali,
          anche  con  riferimento  alla   prevista   adozione   della
          Strategia nazionale di specializzazione intelligente,  come
          definita  dalla  Commissione  europea   nell'ambito   delle
          attivita' di programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di
          investimento  europei,  nonche'  alle   programmazioni   di
          settore, tenendo conto in particolare  di  quelle  previste
          dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia  e'  il
          risultato della somma delle  specializzazioni  intelligenti
          identificate a livello regionale, integrate dalle  aree  di
          ricerca individuate a livello nazionale; 
              b)  entro  il   31   marzo   2015,   il   Ministro,   o
          Sottosegretario  di  Stato,  delegato   per   la   coesione
          territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
          la coesione»,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
          interessate  e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche  nazionali
          e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li  comunica
          alle competenti Commissioni parlamentari; 
              c)   entro   il   30   aprile   2015,    il    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          con  propria  delibera,  dispone  una  ripartizione   della
          dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio  tra  le
          diverse aree tematiche nazionali. Entro la  medesima  data,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,   e'
          istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica, composta da  rappresentanti  delle
          amministrazioni  interessate  e  delle  regioni   e   delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  incaricata  di
          definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna   area
          tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati  attesi
          e delle azioni e dei singoli interventi necessari  al  loro
          conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
          attuatori a livello nazionale e  regionale,  dei  tempi  di
          attuazione  e  delle  modalita'  di  monitoraggio,  nonche'
          dell'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari  fino
          al terzo anno successivo al  termine  della  programmazione
          2014-2020 in coerenza  con  l'analoga  articolazione  dello
          stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
          predisposizione  dei  predetti  piani   e'   coordinato   e
          integrato con l'adozione, tramite piani  strategici,  della
          Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente,
          qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione  e
          per area di specializzazione intelligente tempi di spesa  e
          un  numero  limitato  di  obiettivi  associabili  a  quello
          generale di crescita per anno da fissare l'anno  precedente
          e   un   responsabile   per   regione   e   per   area   di
          specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
          risultati conseguiti sono  illustrate  nella  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate, di cui all'articolo  10,  comma  7,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
          I  piani  operativi  sono  redatti  tenendo  conto  che  la
          dotazione complessiva deve essere impiegata per un  importo
          non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
          nei  territori  delle  regioni  del  Mezzogiorno.  I  piani
          operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia,
          di  cui  al  periodo  precedente,   sono   proposti   anche
          singolarmente dall'Autorita' politica per  la  coesione  al
          CIPE per la relativa approvazione; 
              d) nelle more dell'individuazione delle aree  tematiche
          e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle  lettere
          a), b) e c), l'Autorita'  politica  per  la  coesione  puo'
          sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio  per
          la realizzazione  di  interventi  di  immediato  avvio  dei
          lavori, con l'assegnazione  delle  risorse  necessarie  nel
          limite  degli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio.   Tali
          interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con
          le aree tematiche cui afferiscono; 
              e)  in   attuazione   delle   medesime   finalita'   di
          accelerazione degli interventi di cui alla lettera  d),  il
          CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, su proposta  dell'Autorita'  politica
          per la  coesione,  dispone  l'assegnazione  definitiva  dei
          fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
          del  CIPE  in  via   programmatica   e   a   carico   delle
          disponibilita' del FSC per  il  periodo  di  programmazione
          2014-2020; 
              f)  i  piani  operativi,  con  i  relativi   fabbisogni
          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione
          del Documento di economia e finanza (DEF) e della  relativa
          Nota di aggiornamento, nonche'  per  la  definizione  della
          manovra di finanza  pubblica  e  della  relativa  legge  di
          bilancio; 
              g) successivamente all'approvazione del piano  stralcio
          e  dei  piani  operativi  da  parte  del  CIPE,  che   deve
          deliberare entro venti giorni  dalla  trasmissione  di  cui
          alla lettera  d),  l'Autorita'  politica  per  la  coesione
          coordina l'attuazione  dei  piani  a  livello  nazionale  e
          regionale e individua i casi nei quali, per gli  interventi
          infrastrutturali  di  notevole   complessita',   si   debba
          procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di
          sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo  6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          88, e successive modificazioni, e  all'articolo  9-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
              h) successivamente all'approvazione da parte  del  CIPE
          dei   piani   operativi,    sulla    base    dell'effettiva
          realizzazione degli stessi,  l'Autorita'  politica  per  la
          coesione  puo'  proporre  al  CIPE,  ai  fini  di  una  sua
          successiva   deliberazione   in   merito,    una    diversa
          ripartizione  della  dotazione  tra   le   aree   tematiche
          nazionali, la rimodulazione delle quote  annuali  di  spesa
          per ciascuna area e la revoca di assegnazioni  a  causa  di
          impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei  tempi
          o di inadempienze. L'Autorita'  politica  per  la  coesione
          presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di  ogni
          anno,  una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli
          interventi della programmazione  2014-2020  ai  fini  della
          definizione della Nota di aggiornamento  del  DEF  e  della
          legge di bilancio; 
              i)  le  assegnazioni  del  CIPE  di  risorse  al  piano
          stralcio  e  ai  piani  operativi  approvati  consentono  a
          ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
          all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati; 
              l) le risorse assegnate al piano stralcio  e  ai  piani
          operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC,
          nei limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,  in
          apposita  contabilita'  del  Fondo  di  rotazione  di   cui
          all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,  sulla
          base dei profili finanziari  previsti  dalle  delibere  del
          CIPE  di  approvazione  dei  piani  stessi.  Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
          alla suddetta contabilita' in favore delle  amministrazioni
          responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani
          operativi degli  interventi  approvati  dal  CIPE,  secondo
          l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
          e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
          risorse in favore delle suddette  amministrazioni,  secondo
          le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste presentate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Struttura di cui all'articolo 10, comma  5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono  adottati   gli   adeguamenti
          organizzativi  necessari  per  la  gestione  delle  risorse
          presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
          dello stato di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli
          interventi  finanziati  con  le   risorse   del   FSC,   le
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  comunicano  i
          relativi dati al sistema di monitoraggio  unitario  di  cui
          all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147, sulla base di  un  apposito  protocollo  di  colloquio
          telematico. Entro il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
          citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.  101  del
          2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del
          2013, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia
          per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi,
          tenendo   conto   dei   dati    forniti    dalle    singole
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di
          eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui  alla  lettera
          h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le  risorse
          trasferite alla contabilita'  dedicata  e  quelle  relative
          agli stanziamenti di bilancio per il  successivo  triennio.
          Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo' adottare, ove necessario,  decreti  di
          svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e  a
          quelli  successivi.  Le  amministrazioni   titolari   degli
          interventi assicurano il  tempestivo  e  proficuo  utilizzo
          delle risorse assegnate  ai  sensi  del  presente  comma  e
          provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
          spese sostenute dai beneficiari; 
              m) sono trasferite al Fondo di rotazione  di  cui  alla
          lettera l) anche  le  risorse  del  FSC  gia'  iscritte  in
          bilancio per i precedenti periodi  di  programmazione,  che
          sono gestite secondo  le  modalita'  indicate  alla  citata
          lettera l), ove compatibili.»