Art. 242 
 
Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto  dell'emergenza
                              Covid-19 
 
  1. In attuazione delle modifiche introdotte  dal  regolamento  (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  aprile  2020,
le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020  dei  fondi
strutturali europei possono richiedere l'applicazione  del  tasso  di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi  UE  per  le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno  2021,  anche  a  valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e alla mitigazione  degli  effetti  sanitari,  economici  e
sociali generati dall'epidemia di COVID-19. 
  2. Le risorse erogate dall'Unione europea a  rimborso  delle  spese
rendicontate per le misure  emergenziali  di  cui  al  comma  1  sono
riassegnate alle stesse  Amministrazioni  che  hanno  proceduto  alla
rendicontazione, fino  a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per
essere  destinate   alla   realizzazione   di   programmi   operativi
complementari, vigenti o da adottarsi. 
  3. Ai medesimi programmi complementari  di  cui  al  comma  2  sono
altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  rese  disponibili
per effetto dell'integrazione del tasso  di  cofinanziamento  UE  dei
programmi di cui al comma 1. 
  4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2,
le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali  europei
possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi
sostituiti da quelli emergenziali di cui al  comma  1  attraverso  la
riprogrammazione delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44,
comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58.  Al  fine  di
accelerare  e  semplificare   le   suddette   riprogrammazioni,   con
riferimento  alle  risorse   rivenienti   dai   cicli   programmatori
2000-2006, 2007-2013 e  2014-2020  nelle  more  della  sottoposizione
all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e  coesione
di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui  all'articolo
1, comma 703, lettera c), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e
le modalita' previste per il ciclo di  programmazione  2014-2020.  Di
tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al  Comitato
interministeriale  per   la   programmazione   economica   da   parte
dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Per le
Amministrazioni titolari di programmi dei fondi  strutturali  europei
2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto  della
verifica di cui al citato articolo 44, ovvero  nel  caso  in  cui  le
risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e
la  coesione  (FSC)  non  dovessero  risultare  sufficienti  per   le
finalita' del  presente  comma,  e'  possibile  procedere  attraverso
l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie  risorse
a valere e nei limiti delle  disponibilita'  del  FSC,  nel  rispetto
degli attuali vincoli di destinazione territoriale. 
  5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita'  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento  in  cui  siano  rese
disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui
al comma 2. 6. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  procede   alla
definizione di appositi accordi con le Amministrazioni  titolari  dei
programmi  dei  fondi  strutturali  europei  anche  ai   fini   della
ricognizione  delle  risorse  attribuite   ai   programmi   operativi
complementari  e  propone  al  Comitato  Interministeriale   per   la
Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per
la definitiva approvazione delle suddette risorse. 
  7. La  data  di  scadenza  dei  programmi  operativi  complementari
relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata  al  31
dicembre 2025. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo del Regolamento (UE) 2020/558
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile  2020
          e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 241. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  citata
          legge 16 aprile 1987, n. 183: 
              «Art. 5 Fondo di rotazione 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  "Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.» 
              -  Il  testo  del  comma   7   dell'articolo   44   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 241. 
              - Il testo del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 241.