Art. 242 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19 1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. 2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi. 3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1. 4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalita' del presente comma, e' possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale. 5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2. 6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse. 7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata al 31 dicembre 2025.
Riferimenti normativi - Il riferimento al testo del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 241. - Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183: «Art. 5 Fondo di rotazione 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.» - Il testo del comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 241. - Il testo del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 241.