Art. 243
Incremento del Fondo di sostegno alle attivita' economiche nelle aree
interne a seguito dell'emergenza Covid-19
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il
comma 65-quater sono inseriti i seguenti:
«65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di
euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e
di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai
Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori
necessita' di sostegno del settore artigianale e commerciale
conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.».
65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di
realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei
comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono
individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri:
spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle
persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo
decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni svantaggiati e sono
stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al
fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso
gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per
l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per
un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione
di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle
attivita' commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di
contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza
e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso
per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita'
di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo
periodo del presente comma, sono altresi' autorizzati alla
concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al
loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di
locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare
forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei
concessionari.
65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e' destinato al
finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti
nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per
dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati
comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione,
all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali
volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla
transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle
diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita'
economiche e al potenziamento delle capacita' amministrative. I
dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto,
criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i comuni e
le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma,
nonche' i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati
comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono
ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito
bando».