Art. 244
Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree
del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli
anni 2016 e 2017.
1. Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento
tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e
sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonche' nelle
regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24
agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura
del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e
sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di
COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle
suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi
imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui
fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui
totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35
per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone
e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal
12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di
cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003.
2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista
dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a
progetti di ricerca e sviluppo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 38.
- Il riferimento al testo del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.