Art. 245 
 
Misura di sostegno al fabbisogno di  circolante  dei  beneficiari  di
  «Resto  al  Sud»  per  far  fronte  agli   effetti   dell'emergenza
  sanitaria. 
 
  1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale  e  i  livelli
occupazionali delle attivita'  finanziate  dalla  misura  agevolativa
«Resto al Sud» di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n.  123,  nonche'  di  sostenere  il  rilancio  produttivo  dei
beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a
crisi   di   liquidita'   correlate   agli   effetti   socioeconomici
dell'emergenza Covid-19, i fruitori del  suddetto  incentivo  possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  4,
ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro  fabbisogno  di
circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18  dicembre  2013,  e  nei
limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura  pari
a: 
    a)  15.000  euro  per  le  attivita'   di   lavoro   autonomo   e
libero-professionali esercitate in forma individuale; 
    b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo  massimo  di
40.000 euro per ogni impresa. 
  2. Per  accedere  al  contributo  di  cui  al  comma  1,  i  liberi
professionisti, le ditte individuali e le societa',  ivi  incluse  le
cooperative, devono: 
    a)  aver  completato  il  programma  di  spesa  finanziato  dalla
suddetta misura agevolativa; 
    b) essere  in  possesso  dei  requisiti  attestanti  il  corretto
utilizzo delle agevolazioni  e  non  trovarsi  quindi  in  una  delle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del  Ministro
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n.
174; 
    c) avere adempiuto, al  momento  della  domanda,  agli  oneri  di
restituzione  delle  rate   del   finanziamento   bancario   di   cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione
dal  soggetto  gestore  di  cui  all'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento  delle
verifiche di cui al comma 2 e  contestualmente  all'erogazione  della
quota a saldo di cui  all'articolo  11,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre
2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata  l'erogazione
delle risorse, entro 60 giorni  dalla  presentazione  della  relativa
richiesta. 
  4. I contributi di cui al comma 1  sono  concessi  a  valere  sulle
risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102
del 22  dicembre  2017,  all'incentivo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2017, n. 123 (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita  economica  nel  Mezzogiorno),   come   modificato
          dall'articolo 245-bis della presente legge: 
              «Art. 1 Misura a favore dei  giovani  imprenditori  nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1. Al fine  di  promuovere  la  costituzione  di  nuove
          imprese  nelle  regioni  Abruzzo,   Basilicata,   Calabria,
          Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da  parte  di
          giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al  comma
          17 e' attivata  una  misura  denominata:  "Resto  al  Sud".
          L'applicazione della predetta misura e'  estesa,  a  valere
          sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e
          17 del presente articolo, anche  ai  territori  dei  comuni
          delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui  agli  allegati
          1, 2 e 2-bis al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati  che
          presentino una percentuale superiore al  50  per  cento  di
          edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica
          anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'alinea  del
          comma 2 del presente articolo. 
              2. La misura e' rivolta ai soggetti  di  eta'  compresa
          tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti: 
              a) siano residenti nelle regioni di cui al comma  1  al
          momento   della   presentazione   della   domanda   o    vi
          trasferiscano la  residenza  entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
          comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero; 
              b) non risultino gia' titolari di attivita' di  impresa
          in esercizio alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio,  di  ulteriori
          misure     a      livello      nazionale      a      favore
          dell'autoimprenditorialita'. 
              2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il  requisito
          del limite di eta' di  cui  al  comma  2,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 601,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se  posseduto
          alla data di entrata in vigore della medesima legge n.  145
          del 2018. 
              3. I soggetti di cui  al  comma  2  possono  presentare
          istanza di accesso  alla  misura,  corredata  da  tutta  la
          documentazione  relativa   al   progetto   imprenditoriale,
          attraverso una piattaforma dedicata sul sito  istituzionale
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come
          soggetto gestore della misura, per conto  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare  della
          misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione.
          Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti  a  carico
          delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e
          17. 
              4. Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita',  nonche'
          le associazioni  e  gli  enti  del  terzo  settore  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
          possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione  al
          soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e
          assistenza  nelle  varie  fasi  di  sviluppo  del  progetto
          imprenditoriale  ai  soggetti  di  cui  al  comma   2.   Le
          amministrazioni pubbliche prestano  i  servizi  di  cui  al
          periodo  precedente  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede  alla
          relativa istruttoria,  valutando  anche  la  sostenibilita'
          tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla
          presentazione dell'istanza, ad esclusione  dei  periodi  di
          tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che
          possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. 
              6.  Le  istanze  di  cui  al  comma  3  possono  essere
          presentate, fino ad esaurimento delle  risorse  di  cui  al
          comma 16, dai soggetti di cui al comma  2  che  siano  gia'
          costituiti   al   momento   della   presentazione   o    si
          costituiscano, entro sessanta giorni,  o  entro  centoventi
          giorni in caso  di  residenza  all'estero,  dalla  data  di
          comunicazione del  positivo  esito  dell'istruttoria  nelle
          seguenti  forme  giuridiche:  a)  impresa  individuale;  b)
          societa',  ivi  incluse   le   societa'   cooperative.   La
          costituzione   nelle   suddette   forme    giuridiche    e'
          obbligatoria ai fini della concessione  delle  agevolazioni
          di  cui  al  comma  8,   ad   eccezione   delle   attivita'
          libero-professionali,   per   le   quali    e'    richiesto
          esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui
          al comma 3 non risultino, nei  dodici  mesi  precedenti  la
          presentazione della domanda di  agevolazione,  titolari  di
          partita IVA  per  l'esercizio  di  un'attivita'  analoga  a
          quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono
          mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1  per
          tutta la durata del finanziamento e le imprese, le societa'
          e le attivita'  libero-professionali  di  cui  al  presente
          comma devono avere, per tutta la durata del  finanziamento,
          sede legale e operativa in una  delle  regioni  di  cui  al
          comma 1. 
              7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino  ad
          un massimo di 60.000 euro. Nel caso in  cui  l'istanza  sia
          presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano
          costituirsi in forma societaria, ivi  incluse  le  societa'
          cooperative, l'importo massimo del finanziamento  erogabile
          e' pari a 50.000 euro per ciascun  socio,  che  presenti  i
          requisiti di cui al comma 2, fino ad un  ammontare  massimo
          complessivo di 200 mila euro, ai sensi  e  nei  limiti  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, e del regolamento  (UE)  n.  717/2014  della
          Commissione, del 27 giugno  2014,  sulla  disciplina  degli
          aiuti de minimis. 
              8. I finanziamenti di cui  al  presente  articolo  sono
          cosi' articolati: 
              a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato
          dal soggetto gestore della misura; 
              b) 50 per cento sotto forma di prestito a  tasso  zero,
          concesso da istituti di  credito  in  base  alle  modalita'
          definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il  prestito
          di cui al periodo precedente e' rimborsato entro otto  anni
          complessivi dalla concessione del finanziamento, di  cui  i
          primi  due  anni  di  pre-ammortamento,  e  usufruisce  del
          contributo in conto interessi e della garanzia  di  cui  al
          comma 9. 
              8-bis. Nel caso  in  cui,  ai  sensi  del  comma  7,  i
          beneficiari delle agevolazioni di cui al presente  articolo
          si costituiscano in societa'  cooperative,  possono  essere
          concesse, nei limiti delle risorse  disponibili,  anche  le
          agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
          1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di  cui  ai
          citati regolamenti (UE) n. 1407/2013  e  (UE)  n.  717/2014
          sulla disciplina degli aiuti de minimis. 
              8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
          18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'articolo 2135»
          sono inserite le seguenti: «, terzo comma, ". 
              9. Il prestito di cui  alla  lettera  b)  del  comma  8
          beneficia: 
              a) di un contributo in conto interessi  per  la  durata
          del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura
          agli  istituti   di   credito   che   hanno   concesso   il
          finanziamento; 
              b) di una garanzia nella misura stabilita  dal  decreto
          di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati
          dagli istituti di credito. A  tal  fine,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione
          specializzata presso il Fondo centrale di garanzia  per  le
          piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
          quale e' trasferita quota parte delle  risorse  di  cui  al
          comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce
          altresi' i criteri e le modalita' di accesso  alla  Sezione
          specializzata,  istituita  presso  il  Fondo  centrale   di
          garanzia per le PMI. 
              10.  Sono  finanziate  le   attivita'   imprenditoriali
          relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato,
          dell'industria, della  pesca  e  dell'acquacoltura,  ovvero
          relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i  servizi
          turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita'  del
          commercio ad eccezione  della  vendita  dei  beni  prodotti
          nell'attivita' di impresa. 
              11. I finanziamenti di  cui  al  comma  8  non  possono
          essere utilizzati per spese  relative  alla  progettazione,
          alle  consulenze  e  all'erogazione  degli  emolumenti   ai
          dipendenti delle  imprese  individuali  e  delle  societa',
          nonche' agli  organi  di  gestione  e  di  controllo  delle
          societa' stesse. Le imprese e le societa'  possono  aderire
          al programma  Garanzia  Giovani  per  il  reclutamento  del
          personale dipendente. 
              12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b),  possono
          essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti
          anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la  presenza
          di  tali  soggetti  nella  compagine  societaria  non   sia
          superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti
          di parentela fino al quarto grado con  alcuno  degli  altri
          soci. I soci di  cui  al  periodo  precedente  non  possono
          accedere ai finanziamenti di cui al comma 8. 
              12-bis. Al momento dell'accettazione del  finanziamento
          e per  tutta  la  durata  del  rimborso  dello  stesso,  il
          beneficiario, a  pena  di  decadenza,  non  deve  risultare
          titolare di un contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato
          presso un altro soggetto. 
              13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e'
          condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di
          cui al comma 6 e  al  conferimento  in  garanzia  dei  beni
          aziendali   oggetto    dell'investimento,    ovvero    alla
          prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga
          il finanziamento. I soggetti beneficiari della  misura,  di
          cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare  il  contributo  a
          fondo perduto  esclusivamente  ai  fini  dell'attivita'  di
          impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b),
          le quote versate e le azioni sottoscritte  dai  beneficiari
          della misura, di cui al comma 2, non sono  riscattabili  se
          non dopo la completa restituzione del finanziamento  e,  in
          ogni caso,  non  prima  di  5  anni  da  quando  versate  e
          sottoscritte. 
              14. Le modalita' di  corresponsione  del  contributo  a
          fondo perduto e del contributo in conto interessi,  nonche'
          i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
          definite con il decreto di cui al comma 15.  Le  condizioni
          tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
          convenzione che Invitalia e' autorizzata  a  stipulare  con
          l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
              15.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   coesione
          territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da adottare entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuati i criteri  di  dettaglio
          per  l'ammissibilita'  alla   misura,   le   modalita'   di
          attuazione   della   stessa   nonche'   le   modalita'   di
          accreditamento  dei  soggetti  di  cui  al  comma  4  e  le
          modalita'  di  controllo  e   monitoraggio   della   misura
          incentivante, prevedendo altresi'  i  casi  di  revoca  del
          beneficio e di recupero delle somme. 
              15-bis. Ciascuna delle  regioni  di  cui  al  comma  1,
          nell'ambito delle risorse proprie disponibili,  sulla  base
          di una graduatoria regionale, puo' finanziare gli eventuali
          progetti  imprenditoriali  di  cui  al  presente   articolo
          ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in
          ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili. 
              16. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 141, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  per
          l'attuazione del presente  articolo  saranno  destinate  le
          risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione   -
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e   successive
          modificazioni, per un  importo  complessivo  fino  a  1.250
          milioni di euro, previa  rimodulazione  delle  assegnazioni
          gia' disposte  con  apposita  delibera  del  CIPE,  nonche'
          eventuale riprogrammazione delle annualita' del  Fondo  per
          lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23,  comma
          3, lettera b) della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  da
          ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni  di
          euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno  2018;
          462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di  euro
          per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno  2021;  22,5
          milioni di euro per l'anno 2022; 18  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni
          di euro per l'anno  2025.  Le  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la  coesione  di  cui  al  presente  comma  sono
          imputate alla quota delle  risorse  destinata  a  sostenere
          interventi nelle regioni di cui al comma 1. 
              17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020, le risorse per  l'attuazione  della  misura  nei
          limiti di quanto indicato  al  comma  16,  individuando  la
          ripartizione in  annualita'  e  gli  importi  da  assegnare
          distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma
          8, lettera a) al contributo in conto interessi  di  cui  al
          comma  9  lettera  a)  e  al  finanziamento  della  sezione
          specializzata del Fondo centrale  di  garanzia  di  cui  al
          comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui
          al comma 8, lettera a) ed  al  comma  9,  lettera  a)  sono
          accreditate su  un  apposito  conto  corrente  infruttifero
          intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale
          dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha  natura
          di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9  della  legge  25
          novembre 1971, n. 1041. Alla  rendicontazione  provvede  il
          soggetto gestore della misura. 
              17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono  pubblicati
          gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per  provincia,  con
          l'indicazione degli importi concessi, sia a  fondo  perduto
          sia sotto forma di prestito, e degli  istituti  di  credito
          concedenti. Gli  elenchi  sono  aggiornati  periodicamente,
          almeno con cadenza annuale.» 
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 13,  comma
          1, e 7, comma 3, del decreto del Ministro per  la  coesione
          territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017,  n.  174
          (Regolamento concernente la misura incentivante  «Resto  al
          Sud» di cui all'articolo 1,  del  decreto-legge  20  giugno
          2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2017, n. 123): 
              «Art. 13 Revoche 
              1. Il Soggetto  gestore  dispone  la  revoca  totale  o
          parziale delle agevolazioni concesse qualora: 
              a) sia verificata l'assenza di uno o piu' requisiti del
          soggetto beneficiario, ovvero  la  documentazione  prodotta
          risulti incompleta o irregolare per fatti  imputabili  allo
          stesso soggetto beneficiario e non sanabili; 
              b) I soggetti di cui  all'articolo  3,  commi  1  e  3,
          successivamente  all'ottenimento   del   provvedimento   di
          concessione risultino titolari di un contratto di lavoro  a
          tempo indeterminato presso un altro  soggetto  prima  della
          completa restituzione del finanziamento bancario; 
              c) I soggetti di cui  all'articolo  3,  commi  1  e  3,
          successivamente  all'ottenimento   del   provvedimento   di
          concessione, trasferiscano la residenza al di  fuori  delle
          regioni di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge
          n.  91/2017,  prima   della   completa   restituzione   del
          finanziamento bancario; 
              d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione  il
          programma di spesa  ammesso  alle  agevolazioni,  entro  il
          prescritto termine di  ventiquattro  mesi  dalla  data  del
          provvedimento di  concessione,  salvo  i  casi  in  cui  il
          Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da  fatti  o
          atti non imputabili al soggetto beneficiario; 
              e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni
          o  destini  ad  usi   diversi   da   quelli   previsti   le
          immobilizzazioni   materiali    o    immateriali    oggetto
          dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque  anni  dal
          completamento del programma di spesa e comunque prima della
          completa restituzione del finanziamento bancario; 
              f)  il  soggetto  beneficiario  cessi  volontariamente,
          alieni o conceda in locazione  o  trasferisca  l'attivita',
          prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del
          programma  di  spesa  e  comunque  prima   della   completa
          restituzione del finanziamento bancario; 
              g) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a
          procedure  concorsuali  con  finalita'   liquidatorie   del
          soggetto beneficiario prima che siano decorsi  cinque  anni
          dal completamento del programma di spesa e  comunque  prima
          della completa restituzione del finanziamento bancario; 
              h) il soggetto beneficiario non  consenta  i  controlli
          del Soggetto gestore sulla realizzazione del  programma  di
          spesa di cui all'articolo 11, comma 7  ed  all'articolo  14
          del presente regolamento; 
              i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative
          alla localizzazione dell'unita' produttiva ed all'attivita'
          imprenditoriale che  comportino  modifiche  sostanziali  al
          progetto  imprenditoriale  approvato  ed  individuato   nel
          provvedimento di concessione; 
              j)  negli  altri  casi  di  revoca  totale  o  parziale
          previsti dal provvedimento  di  concessione,  in  relazione
          alle condizioni e  agli  obblighi  a  carico  del  soggetto
          beneficiario, come  specificati  dal  presente  regolamento
          ovvero derivanti  da  specifiche  norme  settoriali,  anche
          appartenenti all'ordinamento europeo. 
              Omissis.» 
              «Art. 7 Agevolazioni concedibili 
              1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento  sono
          concesse  tenuto   conto   di   quanto   disciplinato   dal
          decreto-legge n. 91/2017 e, con riferimento agli  specifici
          settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto
          dei massimali in termini di ESL previsti dai Regolamenti de
          minimis. La verifica del rispetto dei massimali de  minimis
          tiene conto anche dell'agevolazione,  in  termini  di  ESL,
          derivante dalla concessione della garanzia. 
              2. Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento
          fino ad  un  massimo  di  50.000  euro.  Nel  caso  in  cui
          l'istanza sia presentata da piu' soggetti richiedenti, gia'
          costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria,
          l'importo massimo del finanziamento e' pari a  50.000  euro
          per ciascun  soggetto  richiedente  fino  ad  un  ammontare
          massimo complessivo  di  200.000  euro.  Per  le  attivita'
          imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura
          l'importo complessivo  degli  aiuti  de  minimis  non  puo'
          superare,   per   ciascuna   impresa   beneficiaria   delle
          agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto,  30.000  euro
          nell'arco  di  tre  esercizi  finanziari,  ai   sensi   del
          regolamento UE n. 717/2014. 
              3. Il finanziamento, a copertura del  cento  per  cento
          delle spese ammissibili, e' cosi' articolato: 
              a) trentacinque  per  cento  come  contributo  a  fondo
          perduto erogato dal Soggetto gestore; 
              b)   sessantacinque   per   cento   sotto   forma    di
          finanziamento bancario, concesso da istituti di credito  in
          base alle modalita' ed alle condizioni economiche  definite
          dalla Convenzione di cui  all'articolo  1,  comma  14,  del
          decreto-legge n. 91/2017  assistito  da  un  contributo  in
          conto  interessi  erogato  dal  Soggetto  gestore  e  dalla
          garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per  le  PMI  sulla
          base dei criteri e delle  modalita'  previste  dal  decreto
          istitutivo della Sezione specializzata di cui  all'articolo
          1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11  del
          citato decreto del Ministro per la coesione territoriale  e
          il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174: 
              «Art. 11 Erogazione delle agevolazioni 
              1. - 4. Omissis 
              5. La richiesta di erogazione del  contributo  a  fondo
          perduto relativa al SAL  a  saldo  deve  essere  presentata
          entro tre mesi dalla data di ultimazione del  programma  di
          spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la
          revoca dell'agevolazione. 
              Omissis.» 
              La delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 recante «Fondo
          per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Decreto-legge n.
          91/2017 «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
          Mezzogiorno» a) assegnazione di risorse alla misura di  cui
          all'articolo 1 b) presa d'atto delle  misure  di  cui  agli
          articoli 2, 4 e 5.  (Delibera  n.  74/2017)  e'  pubblicata
          nella GU Serie Generale n.276 del 25 novembre 2017. 
              La delibera CIPE n. 102 del 22  dicembre  2017  recante
          «FONDO  PER  LO  SVILUPPO  E  LA  COESIONE  2014   -   2020
          ASSEGNAZIONE ALLA "MISURA A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI
          NEL  MEZZOGIORNO  (RESTO  AL  SUD)"  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 Maggio 2018.