Art. 245
Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di
«Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza
sanitaria.
1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale e i livelli
occupazionali delle attivita' finanziate dalla misura agevolativa
«Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, nonche' di sostenere il rilancio produttivo dei
beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a
crisi di liquidita' correlate agli effetti socioeconomici
dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4,
ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di
circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei
limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari
a:
a) 15.000 euro per le attivita' di lavoro autonomo e
libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di
40.000 euro per ogni impresa.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi
professionisti, le ditte individuali e le societa', ivi incluse le
cooperative, devono:
a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla
suddetta misura agevolativa;
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto
utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n.
174;
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di
restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione
dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle
verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della
quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del
Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre
2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata l'erogazione
delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa
richiesta.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle
risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102
del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123 (Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno), come modificato
dall'articolo 245-bis della presente legge:
«Art. 1 Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove
imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di
giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma
17 e' attivata una misura denominata: "Resto al Sud".
L'applicazione della predetta misura e' estesa, a valere
sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e
17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni
delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che
presentino una percentuale superiore al 50 per cento di
edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica
anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'alinea del
comma 2 del presente articolo.
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa
tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori
misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'.
2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito
del limite di eta' di cui al comma 2, come modificato
dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto
alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145
del 2018.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare
istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la
documentazione relativa al progetto imprenditoriale,
attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come
soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza
del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della
misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione.
Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e
17.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita', nonche'
le associazioni e gli enti del terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al
soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e
assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le
amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al
periodo precedente nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla
relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilita'
tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di
tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che
possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere
presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al
comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano gia'
costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi
giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle
seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b)
societa', ivi incluse le societa' cooperative. La
costituzione nelle suddette forme giuridiche e'
obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni
di cui al comma 8, ad eccezione delle attivita'
libero-professionali, per le quali e' richiesto
esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui
al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda di agevolazione, titolari di
partita IVA per l'esercizio di un'attivita' analoga a
quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono
mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per
tutta la durata del finanziamento e le imprese, le societa'
e le attivita' libero-professionali di cui al presente
comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento,
sede legale e operativa in una delle regioni di cui al
comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad
un massimo di 60.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia
presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano
costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa'
cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile
e' pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i
requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo
complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli
aiuti de minimis.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
cosi' articolati:
a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato
dal soggetto gestore della misura;
b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero,
concesso da istituti di credito in base alle modalita'
definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito
di cui al periodo precedente e' rimborsato entro otto anni
complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i
primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del
contributo in conto interessi e della garanzia di cui al
comma 9.
8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i
beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo
si costituiscano in societa' cooperative, possono essere
concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le
agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai
citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014
sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'articolo 2135»
sono inserite le seguenti: «, terzo comma, ".
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8
beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata
del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura
agli istituti di credito che hanno concesso il
finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto
di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati
dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione
specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le
piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al
comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce
altresi' i criteri e le modalita' di accesso alla Sezione
specializzata, istituita presso il Fondo centrale di
garanzia per le PMI.
10. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali
relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato,
dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero
relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi
turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita' del
commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti
nell'attivita' di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono
essere utilizzati per spese relative alla progettazione,
alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai
dipendenti delle imprese individuali e delle societa',
nonche' agli organi di gestione e di controllo delle
societa' stesse. Le imprese e le societa' possono aderire
al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del
personale dipendente.
12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b), possono
essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti
anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza
di tali soggetti nella compagine societaria non sia
superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti
di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri
soci. I soci di cui al periodo precedente non possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento
e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il
beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare
titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso un altro soggetto.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e'
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di
cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni
aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla
prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga
il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di
cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di
impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b),
le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari
della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se
non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in
ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e
sottoscritte.
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a
fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche'
i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni
tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio
per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di
attuazione della stessa nonche' le modalita' di
accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le
modalita' di controllo e monitoraggio della misura
incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.
15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1,
nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base
di una graduatoria regionale, puo' finanziare gli eventuali
progetti imprenditoriali di cui al presente articolo
ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in
ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili.
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
l'attuazione del presente articolo saranno destinate le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250
milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni
gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonche'
eventuale riprogrammazione delle annualita' del Fondo per
lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da
ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di
euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018;
462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro
per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5
milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per
l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni
di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono
imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere
interventi nelle regioni di cui al comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei
limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la
ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma
8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al
comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione
specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al
comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui
al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero
intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura
di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il
soggetto gestore della misura.
17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati
gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con
l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto
sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito
concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente,
almeno con cadenza annuale.»
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 13, comma
1, e 7, comma 3, del decreto del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174
(Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al
Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123):
«Art. 13 Revoche
1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o
parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) sia verificata l'assenza di uno o piu' requisiti del
soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta
risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo
stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
b) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3,
successivamente all'ottenimento del provvedimento di
concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della
completa restituzione del finanziamento bancario;
c) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3,
successivamente all'ottenimento del provvedimento di
concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle
regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 91/2017, prima della completa restituzione del
finanziamento bancario;
d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il
programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il
prescritto termine di ventiquattro mesi dalla data del
provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il
Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o
atti non imputabili al soggetto beneficiario;
e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni
o destini ad usi diversi da quelli previsti le
immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto
dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dal
completamento del programma di spesa e comunque prima della
completa restituzione del finanziamento bancario;
f) il soggetto beneficiario cessi volontariamente,
alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attivita',
prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del
programma di spesa e comunque prima della completa
restituzione del finanziamento bancario;
g) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie del
soggetto beneficiario prima che siano decorsi cinque anni
dal completamento del programma di spesa e comunque prima
della completa restituzione del finanziamento bancario;
h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli
del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di
spesa di cui all'articolo 11, comma 7 ed all'articolo 14
del presente regolamento;
i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative
alla localizzazione dell'unita' produttiva ed all'attivita'
imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al
progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel
provvedimento di concessione;
j) negli altri casi di revoca totale o parziale
previsti dal provvedimento di concessione, in relazione
alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto
beneficiario, come specificati dal presente regolamento
ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche
appartenenti all'ordinamento europeo.
Omissis.»
«Art. 7 Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono
concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal
decreto-legge n. 91/2017 e, con riferimento agli specifici
settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto
dei massimali in termini di ESL previsti dai Regolamenti de
minimis. La verifica del rispetto dei massimali de minimis
tiene conto anche dell'agevolazione, in termini di ESL,
derivante dalla concessione della garanzia.
2. Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento
fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui
l'istanza sia presentata da piu' soggetti richiedenti, gia'
costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria,
l'importo massimo del finanziamento e' pari a 50.000 euro
per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare
massimo complessivo di 200.000 euro. Per le attivita'
imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura
l'importo complessivo degli aiuti de minimis non puo'
superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle
agevolazioni di cui al presente decreto, 30.000 euro
nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del
regolamento UE n. 717/2014.
3. Il finanziamento, a copertura del cento per cento
delle spese ammissibili, e' cosi' articolato:
a) trentacinque per cento come contributo a fondo
perduto erogato dal Soggetto gestore;
b) sessantacinque per cento sotto forma di
finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in
base alle modalita' ed alle condizioni economiche definite
dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 91/2017 assistito da un contributo in
conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla
garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla
base dei criteri e delle modalita' previste dal decreto
istitutivo della Sezione specializzata di cui all'articolo
1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11 del
citato decreto del Ministro per la coesione territoriale e
il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174:
«Art. 11 Erogazione delle agevolazioni
1. - 4. Omissis
5. La richiesta di erogazione del contributo a fondo
perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata
entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di
spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la
revoca dell'agevolazione.
Omissis.»
La delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 recante «Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Decreto-legge n.
91/2017 «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno» a) assegnazione di risorse alla misura di cui
all'articolo 1 b) presa d'atto delle misure di cui agli
articoli 2, 4 e 5. (Delibera n. 74/2017) e' pubblicata
nella GU Serie Generale n.276 del 25 novembre 2017.
La delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017 recante
«FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020
ASSEGNAZIONE ALLA "MISURA A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI
NEL MEZZOGIORNO (RESTO AL SUD)" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 Maggio 2018.