Art. 246
Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle
regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia nonche' nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la
finalita' di rafforzare l'azione a tutela delle fasce piu' deboli
della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura e' pari ad euro
100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad
interventi per il contrasto alla poverta' educativa, e a euro 20
milioni per l'anno 2021.
2. Il contributo e' concesso in forma di sovvenzione diretta per il
finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica
nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento. Il
contributo puo' essere cumulato con il sostegno proveniente da altre
fonti per gli stessi costi ammissibili.
3. Il contributo e' destinato agli enti che svolgono almeno una
delle attivita' di interesse generale previste all'articolo 5, comma
1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u),
v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le
finalita' degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui
sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonche' i costi
ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche
introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri
Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per
le finalita' di cui al comma 1.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
«Art. 5 Attivita' di interesse generale
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese
sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via
esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo
1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse
sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle
attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai
sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi
da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita
di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attivita' di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della pace
tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalita' organizzata.
Omissis.»
- Il riferimento al testo del citato Regolamento
2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
aprile 2020 e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
241.