Art. 242 
 
Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto  dell'emergenza
                              Covid-19 
 
  1. In attuazione delle modifiche introdotte  dal  regolamento  (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  aprile  2020,
le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020  dei  fondi
strutturali europei possono richiedere l'applicazione  del  tasso  di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi  UE  per  le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30  giugno  2021,  anche  a  valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e  la  mitigazione  degli  effetti  sanitari,  economici  e
sociali generati dall'epidemia COVID-19. 
  2. Le risorse erogate dall'Unione europea a  rimborso  delle  spese
rendicontate per le misure  emergenziali  di  cui  al  comma  1  sono
riassegnate alle stesse  Amministrazioni  che  hanno  proceduto  alla
rendicontazione, fino  a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per
essere  destinate   alla   realizzazione   di   programmi   operativi
complementari, vigenti o da adottarsi. 
  3. Ai medesimi programmi complementari  di  cui  al  comma  2  sono
altresi' destinate  le  risorse  a  carico  del  Fondo  di  Rotazione
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  rese  disponibili
per effetto dell'integrazione del tasso  di  cofinanziamento  UE  dei
programmi di cui al comma 1. 
  4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2,
le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali  europei
possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi
sostituiti da quelli emergenziali di cui al  comma  1  attraverso  la
riprogrammazione delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44,
comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazione, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58.  Al  fine  di
accelerare  e  semplificare   le   suddette   riprogrammazioni,   con
riferimento  alle  risorse  rinvenienti   dai   cicli   programmatori
2000-2006,  2007-2013  e  2014-2020  nelle  more  di   sottoposizione
all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31  luglio  2020,  dei
Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la  Cabina
di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23
dicembre   2014,   n.   190,   procede   all'approvazione   di   tali
riprogrammazioni secondo le regole e le  modalita'  previste  per  il
ciclo di programmazione 2014-2020.  Di  tali  riprogrammazione  viene
fornita  apposita  informativa  al  Comitato  per  la  Programmazione
Economica da parte dell'Autorita' politica delegata per le  politiche
di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi  dei  fondi
strutturali  europei  2014-2020  per  le  quali  non  siano  previste
assegnazioni oggetto della verifica di cui  al  citato  articolo  44,
ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla  riprogrammazione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare
sufficienti  per  le  finalita'  del  presente  comma,  e'  possibile
procedere attraverso  l'assegnazione,  con  apposite  delibere  CIPE,
delle necessarie risorse a valere e nei limiti  delle  disponibilita'
del  FSC,  nel  rispetto  degli  attuali  vincoli   di   destinazione
territoriale. 
  5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita'  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento  in  cui  siano  rese
disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui
al comma 2. 
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il  Ministro  per
il Sud  e  la  coesione  territoriale  procede  alla  definizione  di
appositi accordi con le Amministrazioni titolari  dei  programmi  dei
fondi strutturali europei anche  ai  fini  della  ricognizione  delle
risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone  al
Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica,  ove
necessario, le delibere da adottare per  la  definitiva  approvazione
delle suddette risorse. 
  7. La  data  di  scadenza  dei  programmi  operativi  complementari
relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata  al  31
dicembre 2025.