Art. 246 
 
       Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno 
 
  1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione  di
cui all'articolo 1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.
147, sono concessi contributi volti al  sostegno  del  terzo  settore
nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalita' di rafforzare l'azione a
tutela  delle  fasce  piu'  deboli  della   popolazione   a   seguito
dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19.   Lo    stanziamento
complessivo per la misura e' pari ad  euro  100  milioni  per  l'anno
2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla
poverta' educativa e a 20 milioni per l'anno 2021. 
  2. Il contributo e' concesso in forma di sovvenzione diretta per il
finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica
nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento. Il
contributo puo' essere cumulato con il sostegno proveniente da  altre
fonti per gli stessi costi ammissibili. 
  3. Il contributo e' destinato agli enti  che  svolgono  almeno  una
delle attivita' di interesse generale previste all'articolo 5,  comma
1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r)  ,s),  t),  u),
v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede  a  definire  le
finalita' degli interventi da finanziare, le categorie di enti a  cui
sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonche'  i  costi
ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. 
  5. Le Regioni di cui al comma  1,  in  attuazione  delle  modifiche
introdotte dal Regolamento 2020/558  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio,  possono  procedere  attraverso  le  risorse  dei   propri
Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori  contributi  per
le finalita' di cui al comma 1.