Art. 246 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno 1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalita' di rafforzare l'azione a tutela delle fasce piu' deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura e' pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla poverta' educativa e a 20 milioni per l'anno 2021. 2. Il contributo e' concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento. Il contributo puo' essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. 3. Il contributo e' destinato agli enti che svolgono almeno una delle attivita' di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r) ,s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalita' degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonche' i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. 5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalita' di cui al comma 1.