Art. 192 Popolazione interessata e piani di emergenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 128) 1. Ferme restando le definizioni di cui al Titolo II, ai fini dell'applicazione del presente Capo valgono le definizioni seguenti: a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e' stato stabilito un piano di emergenza; b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza; c) piano di emergenza: i piani di cui al Capo I del presente Titolo.