Art. 192 
 
Popolazione interessata e piani di emergenza (decreto legislativo  17
                  marzo 1995, n. 230, articolo 128) 
 
  1. Ferme restando le definizioni di  cui  al  Titolo  II,  ai  fini
dell'applicazione del presente Capo valgono le definizioni seguenti: 
    a) popolazione che rischia di essere  interessata  dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il  quale  e'  stato
stabilito un piano di emergenza; 
    b)   popolazione   effettivamente   interessata   dall'emergenza:
qualsiasi gruppo di popolazione per il  quale  sono  previste  misure
specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza; 
    c) piano di emergenza: i piani di cui  al  Capo  I  del  presente
Titolo.