Art. 193 
 
Obbligo di informazione. (direttiva 2013/59/EURATOM,  articoli  70  e
71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 129). 
 
  1.   Alla   popolazione   che   rischia   di   essere   interessata
dall'emergenza  radiologica,  intesa   come   qualsiasi   gruppo   di
popolazione per il quale e' stato stabilito un piano di emergenza  ai
sensi  del  Capo  I  del  presente   Titolo,   e   alla   popolazione
effettivamente  interessata  dall'emergenza,  intesa  come  qualsiasi
gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di
protezione qualora sopravvenga un caso di  emergenza,  devono  essere
fornite le informazioni previste  nel  presente  Capo  senza  che  le
stesse ne debbano fare richiesta. 
  2. Le informazioni devono essere accessibili al  pubblico,  sia  in
condizioni  normali,  sia  in  fase  di  preallarme  o  di  emergenza
radiologica.