Art. 194 
 
Informazione preventiva.  (direttiva  2013/59/EURATOM,  articolo  70;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 130). 
 
  1. La popolazione che rischia di essere interessata  dall'emergenza
viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di  protezione
sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili,
nonche' sul comportamento da adottare in caso di emergenza. 
  2.  L'informazione  comprende   almeno   gli   elementi   riportati
nell'allegato XXXIV. 
  3. Informazioni dettagliate sono rivolte a  particolari  gruppi  di
popolazione  in   relazione   alla   loro   attivita',   funzione   e
responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che
eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.