Art. 194 Informazione preventiva. (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 70; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 130). 1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonche' sul comportamento da adottare in caso di emergenza. 2. L'informazione comprende almeno gli elementi riportati nell'allegato XXXIV. 3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro attivita', funzione e responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.