Art. 195 Informazione in caso di emergenza. (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 131). 1. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. 2. L'informazione comprende almeno gli elementi riportati nell'allegato XXXIV. 3. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attivita', funzione ed eventuale responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.