Art. 195 
 
Informazione  in  caso  di  emergenza.  (direttiva   2013/59/EURATOM,
  articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  131). 
 
  1. La popolazione effettivamente interessata  dall'emergenza  viene
immediatamente  informata  sui  fatti  relativi  all'emergenza,   sul
comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria
ad essa applicabili nella fattispecie. 
  2.  L'informazione  comprende   almeno   gli   elementi   riportati
nell'allegato XXXIV. 
  3.  Informazioni  specifiche  sono  rivolte,  anche  in   fase   di
preallarme, a particolari gruppi di popolazione,  in  relazione  alla
loro attivita', funzione ed eventuale  responsabilita'  nei  riguardi
della  collettivita'  nonche'  al  ruolo  che  eventualmente  debbano
assumere nella particolare occasione.