Art. 196 Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132). 1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo' comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza prevedibili. 2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.