Art. 196 
 
Informazione   delle   persone   che   possono   intervenire    nella
  organizzazione dei soccorsi. (direttiva  2013/59/EURATOM,  articoli
  70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132). 
 
  1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione
dei soccorsi in caso di  emergenza  devono  ricevere  un'informazione
adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che  l'intervento  puo'
comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere  in  un
caso simile; tale informazione deve tener  conto  dei  vari  casi  di
emergenza prevedibili. 
  2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate
in funzione del caso in concreto verificatosi.