Art. 197 Procedure di attuazione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 133 e 134). 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche sulla base dei contenuti di cui all'allegato XXXIV, avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'ISIN, dall'Istituto Superiore di Sanita', dalla Conferenza Unificata, nonche' da altre amministrazioni ed enti competenti, provvede entro centoventi giorni dall'istituzione del predetto Comitato: a) alla definizione dei contenuti dell'informazione preventiva per le emergenze previste dal Piano Nazionale di cui all'articolo 182; b) alla definizione di direttive per l'informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni disciplinate nel presente Titolo, di competenza del Prefetto. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile in raccordo con i prefetti territorialmente competenti provvede alla diffusione dell'informazione di cui all'articolo 194. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile in raccordo con i prefetti predispone e attua, ciascuno per le emergenze di propria competenza, sulla base di contenuti delle direttive di cui al comma 1, appositi programmi di comunicazione per la diffusione dell'informazione di cui all'articolo 194 che possono prevedere in funzione delle specifiche modalita' operative e dei destinatari dell'informazione stessa il concorso delle amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei sindaci, nonche' delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e degli organi del Servizio sanitario nazionale. 3. I prefetti, sulla base delle direttive di cui al comma 1, lettera b), e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile individuano, nell'ambito dei piani di emergenza di rispettiva competenza, le disposizioni e le procedure per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 195. 4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di Sanita', dall'ISIN, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero per lo sviluppo economico. 5. Ai componenti del Comitato e della Commissione di esperti non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.