Art. 197 
 
Procedure di attuazione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e 71;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 133 e 134). 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
protezione civile, anche sulla base dei contenuti di cui all'allegato
XXXIV, avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale
prendono parte rappresentanti designati dal Ministero  della  Salute,
dal Ministero  dell'Interno,  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, dall'ISIN, dall'Istituto  Superiore
di  Sanita',   dalla   Conferenza   Unificata,   nonche'   da   altre
amministrazioni ed enti competenti, provvede entro centoventi  giorni
dall'istituzione del predetto Comitato: 
    a) alla definizione dei  contenuti  dell'informazione  preventiva
per le emergenze previste dal Piano  Nazionale  di  cui  all'articolo
182; 
    b) alla definizione di direttive per l'informazione preventiva  e
in caso di emergenza per tutte  le  pianificazioni  disciplinate  nel
presente Titolo, di competenza del Prefetto. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
protezione  civile  in  raccordo  con  i  prefetti   territorialmente
competenti  provvede  alla  diffusione   dell'informazione   di   cui
all'articolo 194. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della protezione civile in  raccordo  con  i  prefetti
predispone e attua, ciascuno per le emergenze di propria  competenza,
sulla base di contenuti delle direttive di cui al comma  1,  appositi
programmi di comunicazione per la diffusione dell'informazione di cui
all'articolo 194 che possono prevedere in funzione  delle  specifiche
modalita' operative e dei  destinatari  dell'informazione  stessa  il
concorso delle amministrazioni  statali,  delle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano, dei sindaci,  nonche'  delle  strutture
operative del Servizio nazionale  della  protezione  civile  e  degli
organi del Servizio sanitario nazionale. 
  3. I prefetti, sulla base  delle  direttive  di  cui  al  comma  1,
lettera b), e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  protezione  civile  individuano,  nell'ambito  dei  piani   di
emergenza di rispettiva competenza, le disposizioni  e  le  procedure
per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 195. 
  4. Il comitato di cui al comma  1  si  avvale  di  una  Commissione
tecnico scientifica coordinata dal Ministero della salute e  composta
da esperti in materia di radioprotezione, individuati  dal  Ministero
della salute, dall'Istituto  Superiore  di  Sanita',  dall'ISIN,  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
dal Ministero per lo sviluppo economico. 
  5. Ai componenti del Comitato e della Commissione  di  esperti  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o
altri emolumenti comunque denominati.