Art. 59 
 
Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa 
 
  1. La formazione  dei  mediatori  esperti  assicura  l'acquisizione
delle conoscenze, competenze, abilita' e  dei  principi  deontologici
necessari a svolgere, con imparzialita',  indipendenza,  sensibilita'
ed equiprossimita', i programmi di giustizia riparativa. 
  2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua. 
  3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta  ore,
di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella
pratica, seguite da almeno cento ore  di  tirocinio  presso  uno  dei
Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63. 
  4. La formazione continua  consiste  in  non  meno  di  trenta  ore
annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico,  nonche'  allo
scambio di prassi nazionali, europee e internazionali. 
  5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie  e
metodi  della  giustizia  riparativa,  nonche'  nozioni  basilari  di
diritto penale, diritto processuale  penale,  diritto  penitenziario,
diritto minorile,  criminologia,  vittimologia  e  ulteriori  materie
correlate. 
  6. La formazione pratica mira a sviluppare capacita' di  ascolto  e
di relazione e  a  fornire  competenze  e  abilita'  necessarie  alla
gestione  degli  effetti  negativi  dei  conflitti,   con   specifica
attenzione  alle  vittime,  ai  minorenni  e   alle   altre   persone
vulnerabili. 
  7. La formazione pratica  e  quella  teorica  sono  assicurate  dai
Centri per la giustizia riparativa e dalle Universita' che operano in
collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai  Centri  per  la
giustizia  riparativa  e'  affidata  in  particolare  la   formazione
pratica, che viene impartita attraverso  mediatori  esperti  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo  60  i  quali  abbiano  un'esperienza
almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa  e  siano
in possesso di comprovate competenze come formatori. 
  8. L'accesso ai corsi e' subordinato al possesso di  un  titolo  di
studio non inferiore alla laurea e al superamento  di  una  prova  di
ammissione culturale e attitudinale. 
  9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la  qualifica
di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in  seguito
al superamento della prova finale teorico-pratica. 
  10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di  concerto
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme
e i tempi della formazione pratica e  teorica  di  cui  al  comma  7,
nonche' le modalita' delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per
la partecipazione alle attivita' di formazione ed alla  prova  finale
teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.