Art. 72 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente Titolo disciplina i corsi che  si  svolgono  a  cura
della Scuola stabilendo: 
    a) i principi in materia di struttura ed organizzazione  generale
dei corsi; 
    b) le modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  per
l'accesso alle carriere dei funzionari  di  Polizia,  dei  funzionari
tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari  di
Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneita'  al  servizio
di polizia e del periodo applicativo; 
    c) le modalita' di svolgimento dei corsi  di  formazione  per  lo
sviluppo dirigenziale delle  carriere  dei  funzionari  di  cui  alla
lettera b); 
    d)  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  di  aggiornamento
professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e
57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
    e) le modalita' di svolgimento e di verifica finale del tirocinio
operativo previsto dopo la conclusione dei corsi  di  formazione  cui
sono stati avviati i vincitori dei concorsi  pubblici  per  l'accesso
alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di commissario
tecnico della Polizia di  Stato,  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 4, comma 4, e 32, comma 4, del decreto  legislativo  n.  334
del 2000. 
 
          Note all'art. 72: 
              - Per il testo dell'art. 52 del decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334  (Riordino  dei  ruoli  del  personale
          direttivo e dirigente  della  Polizia  di  Stato,  a  norma
          dell'articolo 5, comma 1, della legge  31  marzo  2000,  n.
          78), si veda nelle note all'art. 65. 
              - Per il testo degli articoli 4, 32 e  57  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli  del
          personale direttivo e dirigente della Polizia di  Stato,  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo  2000,
          n. 78), si veda nelle note alle premesse.