Art. 72 Ambito di applicazione 1. Il presente Titolo disciplina i corsi che si svolgono a cura della Scuola stabilendo: a) i principi in materia di struttura ed organizzazione generale dei corsi; b) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneita' al servizio di polizia e del periodo applicativo; c) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per lo sviluppo dirigenziale delle carriere dei funzionari di cui alla lettera b); d) le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; e) le modalita' di svolgimento e di verifica finale del tirocinio operativo previsto dopo la conclusione dei corsi di formazione cui sono stati avviati i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di commissario tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 4, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Note all'art. 72: - Per il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note all'art. 65. - Per il testo degli articoli 4, 32 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.