Articolo 133. 
 
                    Requisiti di qualificazione. 
 
  1. Per  i  lavori  di  cui  al  presente  Titolo,  i  requisiti  di
qualificazione  dei  soggetti  esecutori  e  dei  direttori  tecnici,
nonche' i livelli e i contenuti della progettazione  e  le  modalita'
del collaudo sono individuati nell'allegato II.18. In sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.18  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.