Articolo 133. Requisiti di qualificazione. 1. Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonche' i livelli e i contenuti della progettazione e le modalita' del collaudo sono individuati nell'allegato II.18. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.18 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.