(Tariffa-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Per tutti gli atti che  contengono  procure  generali  ad  negotia,
l'onorario e' di L. 10. 
 
  Per le procure generali alle liti, di L. 6. 
 
  Per le procure speciali ad negotia, di L. 5. 
 
  Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle Corti, di  L.
3. 
 
  Per le procure alle liti davanti ai pretori, di L. 2. 
 
  Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di L. 1. 
 
  Per le procure alle liti non e' dovuto alcun onorario, se la  parte
richiedente la procura presenta  al  notaro  l'attestato  d'indigenza
rilasciato dal sindaco. 
 
  Quando sono  piu'  i  mandanti,  che  non  siano  soci,  coeredi  o
comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario e'
aumentato per ogni persona di una  lira,  ovvero  di  mezza  lira  se
trattasi di procure alle liti davanti ai conciliatori. 
 
  Parimente l'onorario e' aumentato di una lira o mezza lira per ogni
persona,  quando  piu'  siano  i  mandatari  con  facolta'  di  agire
separatamente l'uno dall'altro.